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RUEC di Sorrento, Norme relative all’ edilizia cimiteriale

PARTE QUARTA: NORME RELATIVE ALL’EDILIZIA CIMITERIALE
Capitolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 60: Ambito legislativo di riferimento
1. Le attività edilizie cimiteriali ed i relativi procedimenti tecnico-amministrativi sono disciplinati dalle norme legislative vigenti in materia edilizia e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, dello Stato e della Regione Campania, dalla L. R. 24 novembre 2001, n. 12, dalle disposizioni del Piano Regolatore Cimiteriale di cui ai capi IX e X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Sorrento approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 122 del 03.09.2004.
Art. 61: Tipi di sepoltura in concessione
1. Il cimitero può avere campi destinati alle inumazioni e aree destinate alla edificazione di manufatti funerari (individuali, familiari e per collettività).
2. Il Comune concede, nei limiti e con le modalità previste Regolamento di Polizia Mortuaria, sia a privati cittadini che ad Enti religiosi e civili, giuridicamente riconosciuti, che abbiano l’onere della inumazione, tumulazione o conservazione dei resti mortali dei loro associati:
a) aree destinate alla costruzione di monumenti, edicole e cappelle, a scopo memoriale, ovvero per la inumazione o tumulazione di feretri, resti mortali o urne cinerarie;
b) aree destinate alla costruzione di manufatti per sepolture collettive, sia inumazione che tumulazione di feretri, resti mortali o urne cinerarie;
c) aree per l’inumazione distinta purché dotate dei relativi ossari;
d) manufatti esistenti per tumulazione e/o inumazione, liberi da salme e resti mortali, condizionati, ove necessario, a specifici obblighi di restauro, consolidamento e/o ristrutturazione, precisati di volta in volta dal provvedimento del Dirigente del Servizio e inserite nell’atto di concessione.
Art. 62: Titoli abitativi
1. E’ necessario richiedere il permesso di costruire nei seguenti casi:
a) costruzione di nuovi manufatti;
b) interventi edilizi che comportano incrementi volumetrici o della superficie utile ovvero mutamento del numero e/o della tipologia delle sepolture;
c) demolizione con ricostruzione, in loco o meno;
d) demolizione senza ricostruzione.
2. I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere redatti nel rispetto plano-volumetrico nonché dimensionale del Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Tutti gli interventi che non rientrano nelle categorie di cui al precedente comma 1 e con esclusione della manutenzione ordinaria, così come definita all’art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 5 del presente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Sorrento, sono oggetto di denuncia di inizio attività, secondo i modi ed i contenuti previsti dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Sorrento e dalla normativa vigente.
Art. 63: Strutture per la tumulazione collettiva
1. I nuovi edifici saranno preferibilmente ubicati ai margini dell’impianto cimiteriale e dotati di porticato rivolto verso l’interno dell’area cimiteriale.
2. All’interno degli edifici la distanza minima tra i loculi (frontespizio) non deve essere inferiore a metri 1,50 mentre per i loculi cosiddetti “a fornetto” la distanza minima fra il frontespizio dei loculi non può essere inferiore a metri 2,50. Le medesime distanze minime andranno osservate anche nel caso la pila occupi un solo lato rispetto una parete o qualsiasi ostacolo frontistante.
3. Le scale ed i corridoi devono essere dimensionati in modo da consentire il facile flusso pedonale e di dimensione trasversale minima non inferiore a m. 1,20.
4. Tutti gli ambienti devono essere dotati di idonea illuminazione ed aerazione diretta.
5. Sono ammesse costruzioni ipogee limitatamente ad un livello esclusivamente nell’ambito dell’area di sedime.
Art. 64: Cappelle, edicole e monumenti
1. La distanza minima tra i manufatti cimiteriali (cappelle, edicole, monumenti), laddove non diversamente specificato in sede di Piano Regolatore Cimiteriale o piano urbanistico esecutivo, non deve essere inferiore a 1,00 m. In corrispondenza del vano di accesso all’ipogeo la distanza minima non deve essere inferiore a 2,00 m. In corrispondenza del vano di accesso alla cappella la distanza minima non deve essere inferiore a 3,00 m. 2. L’altezza massima dei manufatti, laddove non diversamente specificato in sede di Piano Regolatore Cimiteriale, non deve superare l’altezza media di m. 5,50.
3. I loculi a tumulazione previsti in manufatti cimiteriali (cappelle, edicole, monumenti) se ad altezza superiore a 3,00 m devono essere realizzati in modo da consentire un sicuro e facile accesso agli operatori cimiteriali con apertura diretta dall’esterno.
Art. 65: Campi di inumazione
1. I campi di inumazione identificano le parti dei cimiteri costituite da spazi non edificati in cui vengono inumati i feretri contenenti la salma.
2. I campi, suddivisi in riquadri mediante percorsi di servizio e sistemazioni a verde, saranno organizzati con fosse allineate regolarmente su più file, in conformità alle norme costruttive dettate dal Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale DPR 285/90 così come precisate dal regolamento di Polizia Mortuaria Comunale. I percorsi di servizio avranno larghezza minima pari a 1,20 m, nel caso in cui destinati all’esclusivo uso pedonale, pari a 3,00 m nel caso in cui sia previsto il passaggio di automezzi.
Art. 66: Piantagioni e tutela degli alberi
1. Gli alberi esistenti in tutta l’ area cimiteriale, caratterizzati da un diametro del fusto misurato a un metro di altezza pari o superiore a cm. 20, sono assoggettati a tutela conservativa. Gli alberi non possono essere abbattuti senza il nullaosta del Dirigente del Servizio, che verrà rilasciato tenendo conto della sussistenza di condizioni di pericolosità per la pubblica e privata incolumità non altrimenti eliminabili, ovvero per diradamento colturale.
E’ vietato:
a) il danneggiamento dei fusti e degli apparati radicali mediante trattamenti chimico-fisici o tranciamento delle radici a distanza inferiore a tre volte la circonferenza del tronco, misurata ad un metro dal suolo;
b) l’impermeabilizzazione del suolo ad una distanza di almeno metri uno dal colletto degli alberi.
2. La messa a dimora degli alberi e delle piantagioni viene eseguita nelle aiuole riservate e delimitate a tale scopo. Tali aree non devono presentare contiguità con i campi di inumazione e con i manufatti ma essere separate da questi da superfici destinate a transito.
3. Vanno osservate le distanze minime tra le piantagioni ed il fronte di scavo previsto per le inumazioni e le costruzioni.
4. La varietà e la tipologia delle specie arboree e delle piantagioni di nuovo impianto devono appartenere al patrimonio vegetale del paesaggio sorrentino.
5. Le superfici scoperte possono essere sistemate a prato, ovvero vanno sistemate con coperture pacciamanti di origine vegetale (corteccia) o con strati di ghiaia.
Art. 67: Servizi, parcheggi e punti vendita
1. I servizi cimiteriali quali la camera mortuaria, l’ossario, gli uffici, i servizi igienici sono ubicati in posizione utile per il disimpegno di molte funzioni sia di tipo tecnico che amministrativo secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale e realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali edilizi del Piano. E’ ammessa la costruzione di volumi interrati.
2. I nuovi parcheggi destinati alla sosta dei veicoli in uso ai visitatori ed ai fruitori dei servizi saranno realizzati al di fuori del limite dell’area cimiteriale.
3. Nell’ambito di progetti esecutivi di ampliamento potranno essere previsti punti di vendita al dettaglio di fiori, arredi sacri e lumini, ovvero di servizio ai visitatori.
Art. 68: Manutenzione e sanzioni
1. L’ordine e la vigilanza del Cimitero competono all’Amministrazione Comunale.
2. Il Comune gestisce il Cimitero secondo le forme previste dall’ordinamento degli enti locali nel rispetto del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria Nazionale DPR n. 285 del 10/09/1990 e del Regolamento di polizia mortuaria Comunale.
3. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei beni in concessione. Per la specificazione degli obblighi che il concessionario è tenuto a rispettare, e alle eventuali sanzioni per i non adempienti, si applicano le disposizioni dei suddetti Regolamenti di cui al comma 2.
4. Qualora qualunque manufatto venga lasciato in stato di abbandono per mancata manutenzione e, per tale causa possa costituire un pericolo per le cattive condizioni statiche, ovvero venir compromesso il decoro del cimitero civico, l’Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla sistemazione dell’opera ovvero alla demolizione, anche in danno ai concessionari inadempienti previa diffida.
5. L’Amministrazione si riserva di demolire le strutture pericolanti per salvaguardare la pubblica e privata incolumità previo preavviso di giorni 15 al concessionario.
6. Le aree risultanti delle demolizioni, ovvero i manufatti il cui stato di abbandono ha determinato l’ intervento comunale, potranno essere nuovamente riaffidati ad altri concessionari.
7. L’Amministrazione Comunale sanziona le irregolarità edilizie a norma delle disposizioni legislative richiamate nella Parte Sesta del presente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Sorrento.
8. In caso di decadenza del titolo abilitativo a costruire il Dirigente del Servizio, provvederà all’emanazione della determinazione di annullamento del permesso stesso e della connessa concessione del suolo ed incamererà gli importi a qualunque titolo versati nonché la proprietà delle opere realizzate.
Il testo appena riportato può contenere involontarie imperfezioni e/o refusi rispetto all’ originale. E’ opportuno, quindi, che coloro che necessitano di avere certezze rispetto ad una materia così delicata, effettuino le opportune verifiche consultando direttamente gli atti presso il Comune di Sorrento