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Delibere Consiliari di Sorrento dalla n° 21 alla n° 23 del 1918

L’ anno millenovecentodiciotto il giorno sedici del mese di maggio in Sorrento, nella casa comunale

Delibera N° 21
Tassa sul bestiame
Il Regio Commissario per l’ amministrazione del Comune di Sorrento, Cav. Giobbe Dott. Ernesto, assistito dal Segretario Comunale Sig. D’ Aponte Raffaele, ha adottato la seguente determinazione:
Visto che con deliberazione 5 giugno 1917 il Consiglio Comunale di Sorrento deliberava la istituzione della tassa sul bestiame per l’ anno 1917.
Vista la nota Sottoprefettizia 15 febbraio 1918 N° 936, con la quale si restituivano gli atti e s’ invitava il Comune a rivedere il regolamento relativo, a completarlo in conformità delle norme stabilite col regolamento provinciale, ed a dare soprattutto alla tassa carattere permanente:
Viste le disposizioni contenute nel regolamento provinciale per l’ applicazione della tassa sul bestiame del 29 gennaio anno 1917;
assumendo i poteri del Consiglio Comunale
Determina
Istituire, come difatti con la presente istituisce, la tassa sul bestiame nel Comune di Sorrento, a decorrere dal 1° gennaio 1917 e ne approva l’ alligato regolamento che fa parte integrante della presente, redatto in conformità delle vigenti disposizioni e composto di numero diciassette articoli.
Comune di Sorrento
Regolamento e tariffa per la tassa sul bestiame
Art. 1 E’ istituita nel Comune di Sorrento la tassa sul bestiame in base all’ art.8 della Legge 26 luglio 1868 N°4513.
Art. 2 La tassa sarà applicata sui seguenti capi di bestiame e nella misura sotto indicata:
a) Bovi Lire10
b) Tori Lire 10
c) Vacche Lire 10
d) Capre Lire 1
e) Suini Lire1,50
Art. 3 I bovini per ragione di età non atti al lavoro ed alla riproduzione, e cioè fino agli anni 2, e gli ovini che non abbiano compiuto 3 mesi, non saranno colpiti dalla tassa.
Art. 4 Saranno esenti dalla tassa di cui trattasi i possessori:
a) Di due bovini di specie armentizia
b) Di tre suini solamente
c) Di due capre solamente
d) Di un animale da lavoro
Tale esenzione va estesa anche a coloro che posseggano cumulativamente animali di non più di due delle specie sopra elencate.
Art. 5 Non avrà diritto all’ esenzione il possessore che conviva con parenti ed affini possidenti altri capi di bestiame in numero tale che, pur essendo per sé inferiore al minimo tassabile, raggiunga, in unione a quelli del possessore suddetto il minimo stesso.
Art. 6 Il Sindaco, con manifesto da pubblicarsi almeno venti giorni prima di quello stabilito per la denunzia, farà invito ai possessori di bestiame a presentare le loro denunzie per la formazione della matricola.
Nell’ avviso sarà indicato:
a) Quale specie di animali siano da denunciare
b) L’ ammontare della tassa per ogni capo
c) Il termine e il luogo per le denunzie
d) La scadenza del pagamento della tassa.
Art. 7 La Giunta Municipale potrà incaricare i propri agenti di accedere alle stalle, nei luoghi di pascolo, ecc, ove si tengono animali, allo scopo di rilevare l’ esattezza delle denuncie.
I detentori di bestiame inadempienti alla denunzia, sia per l’ osservanza dei termini che per la esattezza, cadranno in contravvenzione, la quale potrà anche essere transatta mediante oblazione.
Art. 8 In base agli accertamenti ed alle denunzie di cui sopra, la Giunta Municipale formerà la matricola che resterà esposta per 15 giorni consecutivi nella sala del Municipio, con manifesto al pubblico affinchè gli interessati possano prenderne conoscenza.
Le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell’ anno precedente saranno notificate agli interessati a mezzo del Messo Comunale, durante la pubblicazione della matricola
Art. 9 Entro i 15 giorni dall’ ultimo della pubblicazione della matricola potranno essere presentati i reclami, in carta da bollo da lire 4, all’ Ufficio Comunale, e su di essi deciderà l’ apposita commissione istituita per la definizione dei reclami sulle tasse comunali, commissione che è presieduta di dritto, dal Pretore di questo mandamento.
Art. 10 Entro 15 giorni dalla notifica delle decisioni della commissione di cui all’ articolo precedente, è ammesso ricorso alla Commissione Provinciale istituita per la risoluzione dei reclami in appello, in materia d’ imposte. Contro la decisione in grado di appello non è ammesso altro ricorso in linea amministrativa, salvo all’ interessato il dritto di ricorrere all’ autorità giudiziaria quando ne sia il caso. Tale ricorso però non è ammissibile sulle decisioni e la estimazione della materia tassabile.
Art. 11 Decorsi i termini di cui sopra, la Giunta Municipale, in base alle risultanze della matricola ed alle intervenute decisioni, formerà il ruolo delle partite liquide e non contestate, che sarà inviato al Prefetto della Provincia pel visto di esecutorietà.
Saranno, in seguito, compilati ruoli suppletivi per le partite rimaste sospese e definite dopo la compilazione del ruolo principale.
Art. 12 Reso esecutorio il ruolo sarà pubblicato per 8 giorni consecutivi, dopo di che sarà trasmesso all’ Esattore delle Imposte Dirette del Comune per la riscossione con i mezzi e privilegi stabiliti per le imposte dirette.
Art. 13 Contro il ruolo reso esecutorio non è ammessa richiesta di rimborso ed abbuono,, per qualsiasi eventuale variazione, avvenuta nella qualità e quantità degli animali posseduti dai contribuenti in esso iscritti.
Art. 14 Il contribuente che, dopo la pubblicazione del ruolo, cesserà di possedere animali tassabili, anche solo di una determinata qualità, avrà dritto allo sgravio della tassa a cominciare dal bimestre immediatamente successivo a quello nel quale sia accertato di essersi verificata la variazione denunciata.
Art. 15 Coloro che non sono iscritti a ruolo ed acquistino animali tassabili dopo la pubblicazione del ruolo stesso, e gli iscritti che acquisteranno altri animali tassabili, oltre quelli già denunziati e tassati, dovranno fra 15 giorni dallo acquisto, farne denunzia all’ Ufficio Municipale, e la tassa relativa sarà applicata dal bimestre immediatamente successivo a quello nel quale la variazione si sarà verificata, al che sarà provveduto con ruoli suppletivi.
Art. 16 – La tassa sarà pagata per intero nel Comune ove si trovano gli animali all’ epoca della denunzia, ad eccezione delle mandrie o greggi, che pel variare delle stagioni, passino da un Comune all’ altro durante l’ anno, per le quali la tassa sarà commisurata alla metà qualunque sia il luogo ove il detentore abbia fatto o dovrà fare la sua denunzia.
Art. 17 – Il presente regolamento avrà vigore dal 1° gennaio 1917 per tutti gli effetti di legge.
Sorrento 16 maggio 1918

Delibera N° 22
Esumazioni nel civico cimitero
Il Regio Commissario Cav. Giobbe Dott. Ernesto, assistito dal Segretario Comunale Sig. D’ Aponte Raffaele ha adottato la seguente determinazione:
Visto che l’ area stabilita per le inumazioni delle salme nel cimitero comunale è insufficiente pel raccoglimento di tutti i cadaveri del decennio, e d’ altra parte non è possibile pel momento provvedere ad un ampliamento, sia per difficoltà cui si andrebbe incontro per la occupazione di proprietà limitrofe e sia per ragione di economia.
Considerato che ad eliminare per ora lo inconveniente, salvo futuri provvedimenti, s’ impone la esumazione almeno delle salme che siano rimaste sepolte per un quinquennio, la qual cosa darebbe subito un discreto numero di fosse disponibili per le nuove inumazioni a farsi;Visto il rapporto del locale Ufficiale Sanitario dal quale risulta che la esumazione dopo i cinque anni, nessun danno o inconveniente può apportare alla sanità ed igiene pubblica;
visto il regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892 N° 448, che autorizza, in casi speciali, le esumazioni anche prima del decorso del decennio;
vista l’ urgenza assoluta di provvedere;
assumendo i poteri del Consiglio:
Determina
Provvedere alla esumazione delle salme inumate nel cimitero di questo comune dopo un periodo di cinque anni.

Delibera N° 23
Lavori di prolungamento della Via Arcivescovado
Il Regio Commissario Cav. Giobbe Dott. Ernesto, assistito dal Segretario Comunale Si. D’ Aponte Raffaele, ha adottata la seguente decisione:
Vista l’ istanza di Tommaso Parlato, appaltatore dei lavori di prolungamento della Via Arcivescovado, con la quale esso Sig. Parlato chiede che sia portato il prezzo della muratura in tufo almeno a lire 18 il metro cubo, stante che all’ epoca del contratto (16 febbraio 1916) i prezzi del materiale da costruzione erano ben diversi da quelli attuali, e fa osservare che se il lavoro è stato finora rimandato, ciò è dipeso da cause estranee alla sua volontà, per cui non a suo carico deve cedere il danno della maggiore spesa, Visto il parere dell’ Ingegnere Sig. Giuseppe Leone, che trova giustificata in massima la richiesta del Parlato, consigliando solo la riduzione da lire 18 a lire 17 del prezzo per ogni m.c. di muratura di tufo, ed espone una situazione sommaria dalla quale risulterebbe che l’ aumento di cui è cenno non porterà sensibile aumento nella spesa generale dovendosi eseguire, allo stato, anche i lavori di riparazioni a fabbrica già fatte, mentre si potrebbe sopprimere il lastricamento della strada e realizzare dall’ altra parte una economia.
Riconosciuta l’ urgenza di provvedere.
Coi poteri del Consiglio Comunale
Determina
1 – Accogliersi la richiesta dell’ appaltatore Parlato Tommaso ed autorizza, per conseguenza, l’ aumento del prezzo a lire 17 per ogni metro cubo di muratura in tufo.
2 – Stabilire che il tratto di strada da costruirsi sia inghiaiato e non basolato.
Così deliberato
Il Commissario Prefettizio
Ernesto Giobbe
Il Segretario Comunale
Raffaele D’ Aponte

Il sottoscritto dichiara che l’ avanti esteso verbale venne pubblicato all’ albo pretorio la domenica del 19 maggio 1918, e che non vi è stata, contro di esso opposizione.
Il Segretario Comunale
Raffaele D’ Aponte
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