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Delibere Consiliari di Sorrento dalla n° 45 alla n° 48 del 1918

L’ anno millenovecentodiciotto il giorno ventisette del mese di agosto in Sorrento nella Casa comunale

Delibera N° 45
Fornitura di neve e ghiaccio
Il Regio Commissario Cav. Giobbe Dott. Ernesto, assistito dal Segretario Comunale Sig. D’ Aponte Raffaele, ha adottato la seguente deliberazione:
Ritenuto che col 31 dicembre 1918 andrà a scadere il contratto per la fornitura della neve e ghiaccio a questo Comune, inappuntabilmente eseguita, nel triennio 1916 -1918, dallo appaltatore Sig. Giacomo Rossano, e che occorre provvedere per lo appalto del novello triennio 1919 – 1921;
attesochè il capitolato ora in vigore si è ad dimostrato adatto alle esigenze del servizio, e quindi è il caso di confermarlo anche pel triennio prossimo, con qualche piccola aggiunzione a favore dell’ appaltatore, consigliato dalle difficoltà del momento eccezionale che si attraversa;
Coi poteri del Consiglio, per l’ urgenza
Delibera
Approvare pel triennio 1919 – 1921 il capitolato per la fornitura della neve e ghiaccio e per la esazione del dazio relativo, conforme a quello in vigore pel triennio in corso, con la sola seguente aggiunzione allo articolo 15°
“Benvero le eventuali inadempienze non saranno passibili di pena, quando siano causate da sciopero, da impossibilità di procurarsi carbone o legname per mancanza assoluta ditali generi, o di mezzi di trasporto, e ciò solamente durante lo eccezionale periodo della guerra”
Delibera inoltre che, se per avventura lo appaltato del prossimo triennio sarà assunto dallo stesso Sig. Giacomo Rossano, la cauzione di lire mille da lui depositata, resterà la stessa, con obbligo al Sig. Rossano di completarla qualora prima del 31 dicembre 1918 venissero fatti dei prelevamenti per multa od altro.
Tale speciale trattamento è giustificato dal buon servizio prestato nel triennio corrente dal predetto Sig. Rossano.

Delibera N° 46
Nomina componente l’ Ospizio di Mendicità
Il Regio Commissario Ca. Giobbe Dott. Ernesto assistito dal Segretario Comunale Sig. D’ Aponte Raffaele ha adottato la seguente deliberazione
Visto il D.L. 9 giugno 1918 col quale è costituito in”Ente Morale” l’ Ospizio S. Antonio, pel ricovero dei vecchi poveri d’ ambo i sessi;
Ritenuto che pel detto Decreto il Comune deve nominare, per sua rappresentanza, un membro ordinario ed uno supplente, per l’ amministrazione dell’ Ospizio stesso;
con i poteri del Consiglio, per l’ urgenza
Delibera
Nominare, come di fatti nomina membro titolare il Signor Enrico D’ Apreda, e supplente il Sig. Giuseppe Cariello, aventi i requisiti necessari, e non colpiti da alcuna incompatibilità di cui alla Legge 17 luglio 1890 N° 6972 sulle opere pubbliche di beneficenza, per il tempo che sarà indicato dallo Statuto.

Delibera N° 47
Bilancio Preventivo 1918
Il Regio Commissario Cav. Giobbe Dott. Ernesto, assistito dal Segretario Comunale Sig. D’ Aponte Raffaele, ha adottata la seguente deliberazione:
Visto il Bilancio 1917 di questo Comune;
Ritenuto che il compito del R. Commissario della formazione del Bilancio 1918 non sarebbe stato tanto difficile se la cessata amministrazione avesse ad dimostrata una maggiore cura degli interessi del Comune in genere e della finanza in specie, la quale, oltre che per le conseguenze della guerra, si è trovata dissestata per impegni non lievi assunti, senza prima provvedersi alle attività necessarie per farvi fronte, ciò che ha poi condotto al risultato di arrestare pagamenti liquidi di notevole importanza, fra essi emergono quello di lire 27.000, dovute alla Società per l’ Illuminazione elettrica degli anni 1916 e 1917, nonché la indennità del “caro viveri” agli impiegati e salariati, per la quale non fu provveduto al mutuo corrispondente ed altre di minore importanza;
attesochè la cessata amministrazione deliberò l’ istituzione di alcune tasse senza mai applicarle.
Ritenuto che conseguenza di questi ed altri inconvenienti, è stato uno sbilancio eccezionale, a colmare il quale, onde il presente bilancio risponda a realtà, il Regio Commissario, è stato costretto a ricorrere a mutui con percentuale mitissima con la Cassa dei Depositi e Prestiti, e col Banco di Napoli, quali quello di Lire 27.746,70 per debito arretrato verso la Società della luce elettrica, l’ altro di Lire 20.000 per la indennità “caro viveri” al personale degli impiegati e salariati;
Poichè con tali provvedimenti il pareggio non era raggiunto, si è ricorso ancora alla istituzione della tassa di esercizio e rivendita, che, applicata pei primi anni in misura mite, sarà sempre un cespite di sicuro risultato, che darà al Bilancio la solidità necessaria, e ciò oltre alla applicazione della tassa sulle acque, sul bestiame e sui pianoforti, già approvate dalla cessata amministrazione ordinaria.
Che sulla spesa si è serbata la più rigorosa ristrettezza, tenuto sempre di mira il buon funzionamento dei pubblici servizi ed il decoro di questa graziosa Città la quale, essendo un centro importante di villeggiatura, ottima stazione balneare e prediletta dimora dei forestieri, non può essere sottoposta a limitazioni troppo restrittive specialmente nella viabilità e nella edilizia.
Che agli impiegati, pur corrispondendosi l’ aumento disposto dal Decreto Luogotenenziale del…. N°… esso è contenuto nella misura più economica, ma non è stato possibile accordare meno del 25% sugli stipendi fino a Lire 2.000 e del 20% su quelli superiori, data la meschinità degli assegni stabiliti dalla pianta organica.
In conseguenza di quanto sopra è prospettato sulla situazione generale economica del Comune
Coi poteri del Consiglio
Delibera
1° Al Bilancio per l’ esercizio 1918 in confronto del 1917 sono apportate le seguenti modificazioni
Al Passivo
Art.1° Interessi passivi – aumentate Lire 3.513,34 per i mutui per i lavori alla Via Fuoro ed alla Via Arcivescovado, in corso di approvazione.
Art. 3° Imposte e tasse – Aumentate Lire 507 per maggiori imposte per lo inasprimento del regime fiscale.
Art. 4° Manutenzione edifici di proprietà comunale – Aumentate Lire 300 per lavori urgenti al Sedile Dominova, già deliberati.
Art. 6° – Personale dell’ amministrazione – Aumentate Lire 300 per aumenti quinquennali agli impiegati Guidi, Astarita e Damora ed al messo Fiorentino, e per detrazione d Lire 1.065 indennità “caro viveri” portata allo speciale art. 77.
Art. 7° Pensioni – Diminuite Lire 240,53 per morte del pensionato Russo Giuseppe.
Art. 8° Cassa di Previdenza – Aumentate Lire 1.400 dovute per legge, pel personale salariato.
Art. 9° Vestiario ai messi – Lire 100 in più per aumento del costo delle stoffe.
Art. 11° Manutenzione di locali e mobili addetti a servizi pubblici – Lire 200 in più per maggiori lavori occorrenti ai locali adibiti ad Asilo Infantile.
Art. 12° Raccolta ufficiale – Lire 3,15 in più per aumento dell’ importo dell’ associazione.
Art. 13° Spese di ufficio – Lire 380 in più pel rincaro della carta, dei bolli e di tutti gli oggetti di cancelleria.
Art. 17° Pigioni locali scuole – Lire 580 in più pel fitto della nuova Scuola a Cesarano.
Art. 18° Personale Daziario – Lire 1.160 in meno per indennità e “caro viveri” portate all’ unico articolo 77.
Art. 19° Spesa per la riscossione dei dazi – Lire 900 in più per indennità di supplenza all’ agente Maresca Antonino, occorsa per richiamo alle armi di agenti daziari.
Art. 22° Spesa per la leva – Ridotta di lire 50, riconosciuto ufficialmente lo stanziamento.
Art. 23° Spese contrattuali – Lire 900 in meno essendovi pochi contratti da stipulare.
Art. – Cassa Previdenza pei Salariati – Depennate lire 1.500 perché già fatto lo stanziamento all’ art. 8° propria sede.
Art. 30° Personale delle Guardie Urbane – Lire 475 in meno per indennità “caro viveri” portati all’ unico articolo 77.
Art. 31° Corredo alle Guardie Municipali – Lire 600 in più pel notevole aumento che subiscono tutti gli effetti di vestiario e mano d’ opera.
Art. 32° Spazzamento – Lire 580 in più per miglioramento del servizio in base ad asta pubblica.
Art. 33° Illuminazione pubblica – Lire 100 in più per oscuramento venti dei vetri di tutti i fanali pubblici a seguito dell’ ordinanza Prefettizia.
Art. 36° Cassa Previdenza Sanitari – Lire 162 in meno g. comunicazioni ricevute.
Art. 37° Medicinali ai poveri – Lire 300 in più per aumento dei prezzi delle medicine.
Art. 38° Personale del Cimitero – Lire 100 in più dovute al becchino supplente in seguito al richiamo alle armi del becchino titolare.
Art. 40° Trasporto di cadaveri al Cimitero – Lire 50 in più pel rincaro di tutti i generi e della mano d’ opera.
Art. 41° Casse da morto per i poveri – Lire 100 in più per la stessa ragione di cui sopra.
Art. 43° Vigilanza sanitaria – Lire 50 in meno non essendovi necessità di altro.
Art. 52° Manutenzione delle strade – Lire 1.000 in più, indispensabili per maggiore spesa di manutenzione ordinaria dato l’ aumento del materiale e della mano d’ opera, oltre che occorre provvedere a pagamenti di somme impegnate e non pagate dalla cessata amministrazione, nei primi giorni dell’ anno.
Art. 55° Alberatura e piazze – Lire 100 in meno, sufficiente la somma stanziata, essendosi sistemato il servizio.
Art. 59° Concorso R. Scuola d’ Arte – Lire 50 in più per acquisto di lampadine per la illuminazione elettrica.
Art. 62° Concorso mantenimento esposti – Lire 411,47 in meno g. comunicazione ricevuta.
Art. 66° Fondo di Riserva – Lire 3.400 in meno perché allo scorcio dell’ esercizio e per la previsione che si ad dimostrano sufficienti.
Art – Depennate le spese di rimborso al Sindaco e di assessori, mancando l’ amministrazione ordinaria.
Art. 67° Trasferta impiegati – Lire 40 in meno per minor numero di viaggi occorsi.
Art. 68° Mobili per l’ ufficio – Lire 50 in meno, non occorrendo alcuno importante acquisto di mobili.
Art. 69° Spese per liti – Lire 400 in meno, non essendovi liti importanti in corso.
Art. 71 Sgravi e rimborsi di quote inesigibili – Lire 300 in più in corrispondenza della tassa sul bestiame stanziata nel presente bilancio.
Art. 72° Aumento stipendio impiegati e Salariati – Stanziati lire 6.500 per aumenti stabiliti col deliberato 12 aprile p.p. debitamente approvato a 30 d. a. N° 19319.
Art. 73° Stanziate lire 1.00 per acquisto e compilazione di tessere annonarie e della contabilità sussidi militari, trattandosi di spesa e di lavori esclusivamente straordinari.
Art – Depennate lire 1.300 contributo 6% alla Cassa di Previdenza essendo finito l’ impegno.
Art. 74° Tassa di bollo contratto prestiti – Lire 200 in più pei prestiti in corso.
Art. – Maggiori indennità “caro viveri” compresi nell’ articolo 77.
Art. 75° Indennità al Regio Commissario – Stanziate lire 6.500 a base della indennità decretata in lire 18 al giorno.
Art. 76° Stanziate lire 550 dovute all’ avvocato A. Vecchione, per liti già liquidate.
Art. 77° Indennità “caro viveri” agli impiegati e salariati – Stanziate in questo articolo lire 11.800 cumulando la indennità dovuta a tutto il personale, essendo questa la propria sede per la straordinarietà della spesa.
Art. 78° Stanziate lire 550 per spese di viaggio al Sig. Goffredo Casola, accertate dalla Giunta del tempo al Sig. Casola, quale Prosindaco del Comune.
Art. – Depennate lire 1.200 offerta al Comitato Civile pel nuovo contratto della luce, trattandosi di spese non continuative.
Art. 79° Stanziate lire 400 per saldo corrente luce elettrica non pagato nel passato esercizio.
Art. 82°Costo luce elettrica 1916 – 1917 – Stanziate lire 27.746,70 non pagate dalla cessata amministrazione per deficienza di mezzi. A tale pagamento si provvede ora con mutuo in corso di approvazione.
Art. 84° Macchinario elevatorio delle acque – Stanziate lire 1.900 indispensabili pel buon funzionamento delle pompe idrauliche.
Art. 85° Manutenzione di strade – Stanziate lire 5.000 per lavori fatti eseguire in economia dall’ amministrazione.
Art. 86° Stanziate lire mille per costruzione di muro presso la proprietà Falangola in seguito a transazione approvata.
Art. 87° Stanziate lire 5.131,93 per onorario all’ Ing. Gargiulo Sig. Felice per redazione di progetti di opere non eseguite e ciò in base a deliberato approvato.
Art. 88° Stanziate lire 2.000 per rimborso ai proprietari di stabilimenti sfittati perché sotto l’ espropriazione per l’ ampliamento del Vico II Fuoro.
Art. 90° Mobilio e nettezza delle scuole – Lire 2.000 in meno per soppressione dell’ assegno alla scuola “Torquato Tasso”.
Art. – Saldo medicine ai poveri 1916 – Depennato lo stanziamento di lire 300 per fine di impegno.
Art. 93° Assegno al Sindaco – Ridotto a lire 50 solo per gennaio 1918, essendo sciolta l’ amministrazione.
Art. 95° Stanziate lire 250 per Irata di assegno concesso alla vedova del Dottor Gargiulo Antonino, Sig.ra Maresca Michelina, con deliberazione consiliare approvata.
Art. 96° Spese telefoniche e per campanelli elettrici – Lire 300 in più per l’ aumento apportato dallo Stato alle conversazioni telefoniche.
Art. 99° Spese per spettacoli teatrali – Lire 500 in meno, essendosi ridotta la cifra dovuta per contratto per concessione dell’ impresa.
Art. – Depennate lire 500 per soppressione della scuola di musica.
Art. 100° Riparazioni ed acquisti di strumenti per la scuola musicale – Stanziate lire 50 per le poche spese sostenute al principio dell’ anno.
Art. 104° Stanziate lire 3.360 per indennità alla Società delle Tramvie Sorrentine, giusta deliberazione superiormente approvata, onde evitare la soppressione del servizio.
Art. 106° Stanziate lire 87.000 per lavori pubblici, cioè lire 52.000 per lavori diversi e lire 35.000 per la Via Arcivescovado, opere che verranno pagate col prestito già approvato dal Banco di Napoli.
Art. 107° Compenso ad ingeneri per opere pubbliche – Lire 1.000 in meno non essendovi progetti d’ importanza in vista.
Art. 108° Assistenza scolastica – Lire 100 in meno per soppressione della posta scolastica.
Art. – Soppressa la spesa di lire 1.000 per sussidi ed elemosine per le difficoltà delle condizioni economiche del Comune.
Art. 114° Importo stampe fornite dalla Ditta De Martino – Lire 400 in meno per saldo della partita.
Art. – Depennate lire 230, a scomputo a Mascolo Francesco pel fondo “Le tore” per fine di impegno.
Art. 116° Spedalità Bonarie 1915 – Lire 598,44 in più per richiesta della R. Prefettura.
Art. 119° Mutui passivi – Lire 77.327,93 in meno per non avvenuta contrattazione del prestito di lire 80.000.
All’ attivo
Art. 1° Fitti di fondi rustici – Lire 150 in più per aumento dell’estaglio.
Art. 5° Stanziate lire 600 per premio rimboschimento eseguito nel 1914.
Art. 8° Ritenuta personale sanitario per la Cassa Pensioni lire 131,88 in più g. elenco avuto in comunicazione.
Art. 9° Ritenute personale impiegati e salariati – Lire 64,07 in più in relazione agli aumenti quinquennali assegnati.
Art. 11° Concorso dei comuni del Mandamento pel carcere – Lire 100 in più per aumento del fitto dei locali del carcere.
Art. 15° Dazio Consumo aumentate lire 27.805,56 per aumento apportato alla tariffa daziaria ed abolizione del canone governativo pel 2° semestre 1918.
Art. – Concorso dello Stato per l’ abolizione del dazio sui farmaci – Passato alle straordinarie Lire 39.351,37.
Art. 16° Tasse non afferenti ai servizi pubblici – Lire 22.414,92 in più per nuove tasse istituite per rinsanguare il bilancio.
Art. 17° Tasse e dritti afferenti servizi pubblici – Lire 520 in più per aumento tassa macellazione dei bovini.
Art. 18° Sovrimposta comunale – aumentate a lire 20.535,(lire 559 in più) così stabilita per comunicazione pervenuta.
Art. 19° Alienazione di mobili – Lire 1750 in meno, non essendovi materiale alienabile di rilievo.
Art. 20° Concorso dello Stato – Lire 39.351,37 proveniente dalla categoria III.
Art. 21° Tassa sul bestiame pel 1917 – Lire 5.000 stanziate in questa sede perché di carattere straordinario.
Art. 22° Concorso per soppresse corporazioni religiose – Lire 300 in più, giusta comunicazione.
Art. 23° Stanziate Lire 1733 concesse dal Governo per la riduzione della macellazione delle carni.
Art. 24° Tassa sulle acque pel 1917 – Stanziate lire 5.200 in questa sede perché di carattere straordinario.
Art. 25° Stanziate lire 10.000 per utile proveniente al Comune dalla compartecipazione della vendita dei generi tesserati.
Art. 26° Loculi ed aree del Cimitero – Lire 1.000 in meno per mancanza di richieste.
Art. 27° Stanziate lire 134.747,70 per riscossione di capitali per mutui passivi, cioè: mutuo di lire 52.000, già approvato, per lavori alla Casa Folgori. Mutuo di lire 35.000 per la via Arcivescovado, già approvato. Mutuo di lire 20.000 per indennità “caro viveri” agli imiegati e salariati, incorso di approvazione; mutuo di lire 27.746,70 per importo luce elettrica 1916 – 1917 in corso di approvazione.
2° Per effetto delle modificazioni e dei provvedimenti innanzi specificati, approva il Bilancio Preventivo per lo esercizio 1918 con gli estremi susseguenti:
Entrata
Entrate effettive Lire 214.247,59
Movimento di capitali Lire 135.246,70
Contabilità speciali Lire 67.455,56
Totale entrate Lire 416.949,85

Uscita
Disavanzo d’ amministrazione Lire 23.371,63
Spese effettive Lire 319.678,31
Movimento di capitali Lire 6.444,35
Contabilità speciali Lire 67.455,56
Totale uscite Lire 416.949,85

Delibera N° 48
Tassa di esercizio e rivendite
Il Regio Commissario Cav. Giobbe Dott. Ernesto, assistito dal Segretario Comunale Sig. D’ Aponte Raffaele, ha adottata la seguente deliberazione:
Veduta la propria deliberazione del 27 corrente, relativa alla formazione ed approvazione del Bilancio Preventivo di questo Comune per l’ esercizio 1918.
Ritenuto che a pareggio in detto bilancio è prevista la ingiunzione della tassa di esercizio e rivendita.
Visti gli art. 131, vigente Legge Comunale e Provinciale e 13 Legge 23 gennaio 1902, allegato a nonché l’ art. 8° del Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915 N° 549,
coi poteri del Consiglio
Delibera
1° E’ istituita, con effetto dal 1° gennaio 1918, nel Comune di Sorrento, la tassa di esercizio e di rivendita, ai sensi dell’ art. 13 della legge 23 gennaio 1902 N° 25 (allegato a) e del Regolamento approvato con R. D. 23 marzo 1902 n° 113.
2° E’ approvato il seguente regolamento comunale per l’ applicazione della suddetta tassa, composto di 35 articoli e la classificazione degli esercizi delle rivendite in 18 categorie, come nell’ art.3 del regolamento stesso.
Art. 1° (art. 1° regolamento tipo, approvato con D. Ministeriale 22 luglio 1903) E’ istituita nel Comune di Sorrento la tassa di esercizio e rivendita ai sensi dell’ art. 13 della Legge 23 gennaio 1902 N° 25 (allegato a) e del regolamento approvato con R.D. 23 marzo 1902 N° 113.
Per l’ accertamento e per l’ applicazione della tassa, saranno osservate le modalità ed i termini stabiliti dal presente regolamento.
Art. 2° (art. 1 del regolamento approvato con R. D. 23 marzo 1902 N° 113 per l’ applicazione della tassa). Sono soggetti alla tassa di esercizio e rivendita:
1) Tutti coloro che esercitano una professione, un arte, un commercio od una industria qualsiasi, comprese le aziende commerciali ed industriali in genere, sia pure il loro provento, in tutto od in parte avventizio, o derivante da offerte spontanee.
2) Coloro che rivendono merci di qualsiasi specie.
3) Le società di divertimento, i circoli o casini sociali o altri consimili esercizi.
Art. 3° (art. 2 regolamento tipo ed articolo 5° regolamento del 1902) Agli effetti della tassazione, gli esercizi e le rivendite saranno classificate come segue:

 

 

 

 

 

 

Art. 4° (art. 2 e 9 regolamento del 1902) La tassa colpisce le rivendite e gli esercizi indicati nell’ art.2° ancorchè non siano condotti continuativamente non ad intervalli.
Colpisce del pari l’ esercizio e la rivendita temporanea, tenuti da esercenti e rivenditori ambulanti, quando abbiano nel Comune una durata superiore ad 1 mese durante l’ anno e siano condotti in appositi locali o mediante banchi o baracche.
Coloro che esercitano una professione, un arte, un commercio o una industria temporanea o rivendano temporaneamente merci di qualsiasi specie, come pure le Società di divertimento, i circoli o casini sociali ed altri simili esercizi, costituiti per durata superiore ad un mese, devono la tassa in ragione di un quarto, di una metà o di tre quarti, secondo che la durata dell’ esercizio o della rivendita nel comune sia rispettivamente inferiore a tre, a sei ed a nove mesi. Se la durata supera i nove mesi è dovuta la tassa intera.
Art. 5° (art. 3° del regolamento del 1902) Non sono soggetti alla tassa di esercizio e rivendita:
1) Gli impiegati e coloro che prestano la opera propria dietro corresponsione di uno stipendio, salario od aggio presso amministrazioni pubbliche o private, qualunque l’ impiego o la prestazione d’ opera non si connetta a una impresa di carattere industriale o commerciale.
2) Coloro che rivendono generi riservati al Monopolio dello Stato. Peraltro sarà dovuta la tassa per la rivendita di altri generi che fosse fatta nello stesso locale.
3) Le Società costituite esclusivamente a scopi di politica, o di studi o di beneficenza sia commisto ad altri scopi di divertimento, di ritrovo o simili, è dovuta la tassa in relazione alla importanza di questi.
Art. 6° (art. 4° regolamento del 1902) Chi abbia contemporaneamente due o più esercizi o rivendite fra loro distinte o due o più industrie di natura spiccatamente diversa, è soggetto per ciascun esercizio o rivendita, o per ciascuna industria, ancorchè tenuti nello stesso comune e nello stesso locale, ad altrettante tasse commisurate per ciascuno di essi alla rispettiva importanza.
Gli esercenti una professione o un’ arte qualunque, residenti in altro Comune, sono soggetti alla tassa, quando la professione o l’ arte sia esercitata nel Comune, in modo continuo ed abituale.
Art. 7 (art. 3° regolamento tipo ed art. 6 e 7 del regolamento del 1902) Ciascun esercizio e ciascuna rivendita sarà assegnata alla classe competente, esclusivamente in base alla rispettiva importanza.
L’ importanza dell’ esercizio o della rivendita sarà tradotta in cifra che ne rappresenti la complessiva entità economica, e sarà desunta:
1) Dalla qualità e natura dell’ esercizio e della rivendita.
2) Dal numero e dalla pigione dei locali.
3) Dal personale addetto all’ esercizio od alla rivendita.
4) Dal reddito di ricchezza mobile attribuito od attribuibile all’ esercizio o alla rivendita. L’ importanza però degli esercizi di cui al N° 3 dell’ art. 2 del presente regolamento sarà desunta:
a) Dalla loro natura e qualità.
b) Dal numero e dalla pigione dei locali.
c) Dal personale di servizio
d) Dal numero di associati e dell’ aumentare delle quote che essi periodicamente versano all’ associazione.
Ove fra gli elementi suindicati manchi quello della pigione effettivamente pagata, si terrà conto della presunta.
Art. 8° (art. 8° del regolamento del 1902) La tassa è dovuta in solido da tutti i conduttori dell’ esercizio o della rivendita. Per gli esercizi o enti considerati nel N° 3 dell’ art. 2, la tassa è dovuta in solido da coloro che vi tengono funzioni amministrative o direttive.
Nel caso di trasferimento d una ad altra persona, i nuovi titolari, sia nell’ esercizio o nella rivendita, sia nella rappresentanza degli enti citati nel comma precedente sono responsabili solidalmente coi predecessori, di tutta la tassa dovuta.
Art. 9° (art. 4 regolamento tipo e 9 primo comma regolamento 1902) Chiunque tenga un esercizio od una rivendita nel Comune, deve fare la dichiarazione alla Giunta Municipale, mediante scheda che si distribuisce gratuitamente presso l’ ufficio comunale. Per coloro che sono soggetti a potestà patria o maritale, o tutela, o cura, o sono diversamente da altri rappresentati, la dichiarazione sarà fatta dal rappresentante o amministratore a norma della Legge comune.
Art. 10° Le schede dovranno indicare, oltre al Cognome, nome, paternità e domicilio dei contribuenti, e per le società, gli istituti pubblici e gli Enti morali, oltre la denominazione e la sede, le seguenti altre notizie:
1) Per gli esercizi di cui ai N° 1 e 2 dell’ art. 2
a) La qualità e la natura della professione
b) Il luogo preciso dove la professione si esercita o dove ha sede l’ esercizio o la rivendita.
c) La qualità e il numero dei locali serventi all’ esercizio o alla rivendita.
d) L’ importo della pigione.
e) La qualità e il numero degli impiegati, commessi, operai, lavoranti giardinieri e fattorini addetti all’ esercizio o alla rivendita.
f) Il reddito effettivo di ricchezza mobile stato attribuito alla professione,esercizio o rivendita nell’ anno precedente alla dichiarazione.
2) Per gli esercizi di cui al n° 3 dell’ art. 2
a) Gli scopi della società.
b) Il numero e la pigione dei locali.
c) Il numero e la qualità del personale di servizio.
d) Il numero degli associati e l’ ammontare delle quote che i medesimi versano periodicamente all’ associazione.
Art. 11° (art. 5 del regolamento tipo) La dichiarazione può essere fatta per conto del contribuente da un mandatario o incaricato speciale, il mandato o l’ incarico può risultare anche da semplice lettera. Il documento giustificativo del mandato o dell’ incarico deve essere annesso alla scheda di dichiarazione.
La dichiarazione è dettata e sottoscritta da chi ha l’ obbligo o l’ incarico di presentarla. Il dichiarante che non sappia scrivere può fare riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firma invece di lui, attestando di far ciò alla presenza e per incarico dell’ interessato. Può anche fare la sua dichiarazione orale all’ ufficio comunale del proprio quartiere, e l’ impiegato ricevente avrà cura di riportarla sulla scheda che firmerà in presenza del dichiarante.
Art. 12° (art.6 regolamento tipo) La dichiarazione è altresì obbligatoria
a) Quando si tratti d’ istituzione di nuovi esercizi o di nuove rivendite.
b) Quando siasi verificato aumento della importanza degli esercizi o delle rivendite esistenti.
c) Quando siano intervenute variazioni nella qualità degli esercizi o delle rivendite, nel luogo ove sono situate o nei titolari rispettivi.
Art. 13 (art. 7 regolamento tipo) Hanno obbligo di fare la dichiarazione nel comune dove è situato l’ esercizio, anche coloro i quali per essere l’ esercizio o la rivendita parte integrale di altre situate in diversi comuni, ritengano di dover ivi pagare la tassa per l’ entità complessiva degli esercizi o delle rivendite.
Art. 14° (art. 8 regolamento tipo) Coloro che hanno due o più rivendite od esercizi distinti l’ uno dall’ altro, benché trovantisi nello stesso locale, devono fare altrettante dichiarazioni quanti sono gli esercizi e le rivendite. Qualora gli esercizi e le rivendite non siano fra loro distinti, deve la dichiarazione separatamente contrassegnarli, indicando egualmente la importanza complessiva di essi.
Art. 15° (art. 9 regolamento tipo) L’ istituzione di esercizi e rivendite nel corso dell’ anno, dovrà essere dichiarata entro un mese dal giorno in cui ha avuto luogo.
L’ istituzione degli esercizi e delle rivendite, non continui o temporanei, di cui è cenno all’ art. 4 del presente regolamento, dovrà essere dichiarata nei 15 giorni successivi alla scadenza del mese di esecuzione.
Art. 16° (art. 9 regolamento tipo e 9 secondo comma, regolamento del 1902) Per le varianti di entrata, sopravvenute nell’ esercizio o nella rivendita, i contribuenti potranno presentare le domande di rettifica nel mese di agosto di ciascun anno, agli effetti della tassa per l’ anno successivo.
Il silenzio del contribuente, varrà per parte di lui, quale conferma della tassa in corso.
Art. 17° (art. 23 del regolamento del 1902, pel I comma, proposta dall’ ufficio pel secondo comma) La omissione delle dichiarazioni, nel termine prescritto, la dichiarazione infedele ed ogni altra contravvenzione al presente regolamento, sono punite ai sensi dell’ art. 226 e seguenti della Legge Comunale e provinciale T. U. del 4 febbraio 1915 N° 148.
Per far cessare il procedimento penale, i contravventori sono obbligati non solo al pagamento della tassa dovuta per l’ anno in corso ed i due precedenti anche quando l’ esercizio fosse ad altri intestato, ma anche ad una oblazione proporzionata all’ ammontare della tassa comunale dovuta da stabilirsi dal Sindaco, a norma dell’ art. 228 della Legge Comunale su detta.
Art. 18° Per i contribuenti che omettano di fare la dichiarazione, la Giunta, indipendentemente dalla sanzione prescritta dall’ art. precedente, procederà ad accertamento di ufficio. All’ uopo ha facoltà, anche col mezzo del dipendente ufficio:
1) Di chiamare a comparsa il contribuente onde fornisca delucidazioni e prove.
2) Di accedere nei locali destinati allo esercizio d’ industrie, commercio e rivendite, con speciale autorizzazione del Sindaco, nella quale siano con precisione indicati i luoghi da visitarsi e la persona del contribuente.
3) Di consultare o far consultare negli uffici pubblici documenti ed atti che stimasse opportuni per la retta applicazione della tassa.
4) Di consultare cittadini competenti che siano in grado di dare le notizie occorrenti.
Art. 19° (art. 121 del regolamento per l’ esecuzione della legge comunale e provinciale 12 febbraio 1911 N° 297). La facoltà dell’ accertamento della tassa per gli esercizi o le rivendite sfuggite si estende all’ anno in corso ed ai due precedenti.
Art. 20° (art. 11 regolamento del 1902). La Giunta Municipale, sulla scorta delle dichiarazioni ricevute, dagli accertamenti di ufficio e delle rettificazioni eseguite, compila nel mese di settembre di ogni anno, la matricola dei contribuenti, procedendo alla ripartizione di essi, nelle singole classi ed all’ assegnazione della rispettiva tassa.
La matricola sarà pubblicata il 1° ottobre di ogni anno per 15 giorni consecutivi.
Tale pubblicazione è resa nota agli interessati mediante manifesto del Sindaco.
Le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto della matricola dell’ anno precedente, debbono essere notificate nello stesso termine agli interessati.
Art. 21 (art. 11 e 12 del regolamento tipo) La notificazione di cui al precedente articolo, nonché tutte le altre da farsi per l’ applicazione della tassa di esercizio o rivendita, dovranno essere eseguite dagli agenti comunali.
La notificazione ha luogo mediante consegna dell’ avviso alla persona del contribuente, nel quale è indicato il numero della classe alla quale venne assegnati l’ esercizio o la rivendita, con la rispettiva tassa comunale.
Quando la consegna non può essere fatta alla persona del contribuente, l’ avviso viene consegnato nel locale dell’ esercizio o della rivendita, o nella casa di abitazione del contribuente medesimo ad uno della famiglia di lui, o addetto all’ esercizio, alla rivendita, alla cassa od al servizio del contribuente, o al patrimonio della casa di abitazione. In mancanza del contribuente o delle persone su indicate, o in caso di rifiuto di ricevere l’ avviso da parte delle persone stesse, questo è affisso alla porta dell’ esercizio, della rivendita o dell’ abitazione ed il messo o agente ne fa l’ attestazione. Per gli enti morali, per le società civili o commerciali e per tutti gli altri corpi od istituti, compresi quelli indicati nell’ art. 2 e N° 3, la consegna dell’ avviso è fatta al loro rappresentante od a chi è autorizzato a ricevere le notificazioni. Il messo ritira sempre ricevuta dal consegnatario, se il consegnatario non vuole o non può firmare, il messo ne fa espressa dichiarazione nell’ atto di referto, indicando la causa della mancanza di firma del consegnatario. Quando il contribuente non abbia più nel comune, abitazione, esercizio o rivendita, l’ avviso viene affisso alla porta del palazzo comunale per otto giorni consecutivi, ed il Segretario Comunale certifica della eseguita affissione sotto la firma del messo nella relazione.
Le notificazioni si fanno sempre constatare da relate in doppio originale sottoscritte dal messo, nelle quali devono essere indicate il giorno, il mese e l’ anno della notificazione, la persona a cui lo avviso fu consegnato, e la qualità del consegnatario, se questi non è il contribuente.
Un originale con la relata è rilasciato al consegnatario dell’ avviso e altro è restituito all’ ufficio comunale.
Art. 22 (art. 11 ultimo comma del regolamento del 1902 ed art. 118 del nuovo regolamento per l’ esecuzione della Legge Comunale e Provinciale) E’ ammesso il ricorso contro l’ operato della Giunta Muncipale, alla commissione comunale delle tasse, entro 15 giorni dalla notificazione stabilita dall’ art. precedente, decorso il quale termine, le tassazioni portate nella matricola, diventano definitive.
I ricorsi debbono essere individuati, redatti in carta bollata da lire una e presentati all’ ufficio municipale nel termine suindicato.
Possono ricorrere alla commissione tutti i contribuenti alle imposte ed alle sovrimposte del Comune di qualunque specie esse siano, e non solo in proprio, ma anche per chiedere che la tassa sia applicata in debita misura a chi risulti indebitamente esonerato, od insufficientemente colpito.
Art. 23 (art. 16 regolamento tipo) Nell’ adempimento delle funzioni attribuite, dal presente regolamento, la commissione comunale, può:
1) Consultare tutti i registri, gli atti e gli scritti esistenti nell’ ufficio comunale.
2) Chiamare presso di sé, per avere chiarimenti, tanto il contribuente, quanto ogni altra persona, anche appartenente a pubbliche amministrazioni.
3) Accedere per ispezioni ai locali destinati all’ esercizio o all’ industria o costituenti sede della Società ed Istituti, di cui all’ art. 2 del presente regolamento.
4) Consultare atti scritti di altre pubbliche amministrazioni. Nei casi contemplati ai N° 2 e 4, occorre sempre il concorso dell’ amministrazione pubblica da cui la persona da consultarsi dipende, o presso cui si trovano gli atti da esaminare.
Art. 24 (art. 18 del regolamento tipo) La commissione rende le sue decisioni nel termine di un mese dalla presentazione dei reclami.
Il Presidente trasmette all’ Ufficio Comunale le decisioni testuali di mano in mano che sono emesse, unendovi le schede, i reclami ed i rispettivi documenti.
Le decisioni prese in primo grado dalla commissione comunale sono notificati nella parte dispositiva entro il termine di giorni dieci agli interessati.
Questi possono chiedere all’ Ufficio Comunale di vedere il testo della decisione che li riguarda, ed anche domandarne copia corrispondendo i relativi dritti.
Art. 25 (art.18 regolamento tipo e 13 del regolamento del 1902) Contro le decisioni della Commissione Comunale, tanto il Comune, quanto il contribuente possono interporre appello entro 15 giorni dalla notificazione, alla Giunta Provinciale Amministrativa.
In mancanza di appello entro il prescritto termine, le decisioni di primo grado diventano definitive.
Art. 26 (art. 19 del regolamento tipo e 13 del regolamento del 1902) La Giunta Provinciale Amministrativa ha le stesse facoltà concesse dall’ art. 27 alla Commissione Comunale.
Art. 27 (art. 121 del regolamento per la esecuzione della Legge Comunale e Provinciale) Decorso il termine per i reclami di primo grado, la Giunta Municipale compila, in base alla matricola, il ruolo delle partite non contestate o definite. Questo ruolo deve essere sottoposto al visto del Prefetto e pubblicato per otto giorni, quindi messo in riscossione.
Possono compilarsi matricole e ruoli principali per le tasse previste nel bilancio dell’ anno in corso e per i due precedenti. Per le partite contestate e successivamente definite possono compilarsi ruoli suppletivi anche dopo decorso il biennio.
Art. 28 Della pubblicazione dei ruoli, il Sindaco darà notizia ai contribuenti mediante affissione di speciale avviso, nel quale saranno indicate anche le scadenze pel pagamento della tassa.
Art. 29 (art. 16 del regolamento del 1902 e art. 21 del regolamento tipo) La tassa, di regola, dovrà essere pagata in sei rate bimestrali uguali, il 10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre e 10 dicembre, in conformità del disposto dall’ art. 23 della legge sulla riscossione delle imposte dirette.
Per la riscossione di questa tassa si applicano le stesse norme procedurali e gli stessi privilegi in vigore per la riscossione delle tasse comunali.
Art. 30 Ove siavi ritardo nella pubblicazione dei ruoli principali, e pei ruoli suppletivi, le quote d’ imposta sono sempre ripartite in sei rate uguali, ma il contribuente avrà il dovere di pagare le rate già scadute, contemporaneamente a quella più prossima a scadere.
A tale uopo l’ Esattore, nelle cartelle da spedirsi al contribuente, lo avvertirà di tale suo dovere.
Art. 31 (art. 15 del regolamento del 1902) Contro le risultanze del ruolo il contribuente può, entro un mese dall’ ultimo giorno della pubblicazione del ruolo stesso, nel quale trovasi iscritto, ricorrere al Prefetto, soltanto per iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione della prescritta notifica o per errore materiale.
Art. 32 (art. 28 del regolamento del 1902) Le semplici variazioni di entità e di proprietà di esercizio, o di una rivendita, verificabili nel corso dell’ anno, pel quale la tassa fu già applicata, non danno dritto a reclamare per ottenere compenso.
Allorquando un esercizio o una rivendita passa da una ad altra persona il nuovo esercente o rivenditore sarà solidalmente responsabile della tassa dovuta dal precedente per l’ anno in corso.
Art. 33 (Art. 18 del regolamento del 1902) Per l’ esercizio o la rivendita, che durante l’ anno cessa interamente, senza trasferimento il altri, è ammesso lo sgravio della tassa dal trimestre successivo a quello col quale la cessazione si è effettuata, purchè essa sia documentata alla Commissione di accertamento, entro due mesi dall’ ultimo giorno della pubblicazione del ruolo o della chiusura dell’ esercizio o della rivendita, secondo che la cessazione sia anteriore o posteriore alla pubblicazione del ruolo.
Non s’ intenderà cessato un esercizio qualsiasi, se non quando siano compiute le operazioni di liquidazione e di stralcio.
Art. 34 Nel primo anno di attuazione della presente tassa, i termini per la presentazione delle dichiarazioni saranno fissati dalla Giunta e resi noti al pubblico con apposito manifesto.
Art. 35 E’ data pure facoltà alla Giunta di determinare per le scadenze dei pagamenti del primo anno quelle date che crederà più opportune, purchè non siano inferiori a due.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale letto e confermato.
Il Regio Commissario
Ernesto Giobbe
Il Segretario Comunale
Raffaele D’ Aponte

Il sottoscritto dichiara che l’ avanti esteso verbale venne pubblicato all’ albo pretorio domenica 1° settembre 1918, e che contro di esso, non vi è stata opposizione.
Il Segretario Comunale
Raffaele D’ Aponte
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