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I riferimenti al PUT e al PRG

1.1.7 il P.U.T. e il P.R.G.
Il sistema delle regole volto alla tutela delle qualità ambientali è stato integrato dal Piano Urbanistico Territoriale dell’ area sorrentino – amalfitana. Questo strumento ha valenza di piano territoriale di coordinamento con particolare considerazione dei valori ambientali e condiziona fortemente l’ attività di pianificazione dei comuni.
Lo strumento di coordinamento, approvato con la legge regionale 35/87, si occupa specificamente del sistema dei porti e dei collegamenti marittimi e costituisce il primo tentativo da parte della Regione Campania di affrontare il tema della portualità turistica in un’ ottica di pianificazione urbanistica.
Gli indirizzi del P.U.T. sono, però, in netto contrasto con le linee guida cui intende conformarsi questo studio di fattibilità. Lo sviluppo del turismo diportistico, secondo l’ impostazione del Legislatore regionale dell’ 87, non è un obiettivo della politica di sviluppo turistico della regione. Le argomentazioni a sostegno di questa scelta sono assai poco convincenti ed appaiono quanto mai originali in un contesto, sia regionale che nazionale, che tende a restituire al settore della nautica da diporto un’ importanza strategica nelle politiche di sviluppo industriale e territoriale.
La lettura comparata degli indirizzi imposti dalla legge regionale 35/87 e di quelli delle linee programmatiche regionali per lo sviluppo del sistema integrato della portualità turistica evidenzia una incompatibilità tra il recente strumenti di programmazione e le datate norme urbanistiche del P.U.T.
Al contempo, la Provincia di Napoli ha avviato il processo di formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, giungendo alla fase di adozione da parte del Consiglio Provinciale. Questo strumento è, senza dubbio, più attuale e risulta, invece, sostanzialmente congruente con le politiche di sviluppo leggibili nelle linee guida regionali.
Tuttavia, il problema del superamento degli ostacoli imposti, ad oggi, dal P.U.T. resta una delle principali criticità da affrontare nella programmazione degli interventi.
Alcune affermazioni contenute nella relazione allegata al P.U.T. sono particolarmente eloquenti ed evidenziano un contrasto metodologico nell’ approccio ai temi dello sviluppo delle zone costiere: “A più riprese sono state ventilate ipotesi (e talvolta, purtroppo, sono stati anche redatti dei progetti da parte di pubbliche amministrazioni) per la costruzione di porti destinati all’ approdo ed alla sosta di imbarcazioni da diporto. E’ necessario, a tal riguardo, sviluppare brevemente alcune considerazioni. La qualificazione e l’ adeguamento dell’ economia turistica dell’ area Sorrentino – Amalfitana, in una situazione di scarsità di risorse e di estrema delicatezza dell’ ambiente, non può che assumere come riferimento fondamentale la creazione (o almeno il mantenimento) di posti di lavoro stabili o con limitati coefficienti di stagionalità: è chiara, pertanto la necessità di una relazione univoca tra sostegno e qualificazione della economia turistica e adeguamento e miglioramento dell’ utilizzazione delle attrezzature ricettive a rotazione di uso (e di quelle complementari).
Viceversa, è estremamente difficile che la domanda di porti turistici (costituita dai proprietari di imbarcazioni da diporto) si esprima contemporaneamente anche come domanda di ricettività alberghiera o para alberghiera: nella domanda nautica, infatti, si può distinguere una quota nettamente minoritaria, detentrice di grosse imbarcazioni, che soggiorna e pernotta, di norma, a bordo dei propri natanti; ed un’ aliquota largamente maggioritaria costituita quasi esclusivamente di turisti che si rivolgono alla ricettività extra – alberghiera (case e ville d’ affitto) e di proprietari di una seconda casa. Le componenti straniere (che potrebbero essere considerate favorevolmente perché importatrici di valuta pregiata) costituiscono, d’ altra parte, solo una piccola minoranza all’ interno della prima aliquota: provenendo da lontano, si tratta in ogni caso quasi sempre di proprietari di grosse imbarcazioni sulle quali vivono in permanenza durante tutta la loro vacanza (par. 3.2.5 della Relazione richiamata dall’ art. 6 della legge)”.
Al di là di questa doverosa constatazione del contrasto in nuce tra le linee programmatiche regionali e lo strumento urbanistico di coordinamento, va evidenziato che per Marina Grande non troverebbe applicazione la limitazione derivata da una pur dubbia interpretazione della relazione richiamata, infatti, nell’ elenco degli approdi per i quali è vietato l’ ampliamento dei moli di qualsiasi tipo ed entità non figura quello che ci interessa. Il passaggio della relazione che affligge gran parte degli approdi sorrentini è il seguente: divieto di ampliamento di qualsiasi tipo ed entità dei moli e delle scogliere esistenti nei porti ed approdi di Vico Equense, Marina di Eequa, Meta, Piano di Sorrento, Marina di Puolo, Marina della Lobra, Marina del Cantone, Positano, Marina di Praia, Conca dei Marini, Minori, Maiori, Erchie e Marina di Vietri (par. 3.3.1 Parte V).
La normativa di P.U.T. relativa alle singole zone territoriali trova una certa applicazione nel caso di realizzazione di infrastrutture portuali o di attrezzature a servizio dei porti. In questo casi non sorgono dubbi interpretativi, in quanto la normativa è chiaramente definita nel testo di legge e nelle tavole della zonizzazione.
Nel caso di studio, il P.U.T. individua una zona territoriale 2 nell’ area interessata dalle ipotesi di sviluppo infrastrutturale, dove sono due possibili destinazioni di P.R.G.: Zona A e Zona di rispetto ambientale. Nella zona di rispetto ambientale è possibile prevedere “interventi pubblici per la realizzazione di scuole materne e dell’ obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle caratteristiche ambientali”.
Non vi sono, quindi, preclusioni alla realizzazione di interventi infrastrutturali o di attrezzature complementari nei pressi dei porti, stante la natura pubblica degli interventi, a patto di tutelare le caratteristiche ambientali dei siti di intervento e senza interferire con le visuali prospettiche di osservazione degli insediamenti antichi.
La zona 2 di P.U.T. è stata articolata nel vigente P..G. in una zona A che comprende il tessuto storico, mentre per la zona di rispetto ambientale sono state indicate le destinazioni produttive ed infrastrutturali presenti a monte del borgo di Marina Grande di Sorrento.
In proposito va detto che la dismissione dell’ impianto di depurazione ed il riutilizzo dell’ area non sono previsti dal P.R.G. vigente e richiedono l’ introduzione di una specifica variante urbanistica.
Va segnalata la presenza nella zonizzazione P.U.T., confermata dal P.R.G., di un parco speciale (Z.T. 9 del P.U.T.), che si estende dalla costa prospiciente Villa Astor verso sud fino ai primi insediamenti residenziali del centro urbano. Il Sito non è interessato da interventi di trasformazione, fatta eccezione per alcune gallerie da realizzare in profondità.