... ALL OTHER SCRIPTS MUST BE PLACED BELOW RUEC di Sorrento, Igiene e salute | Il meglio di Sorrento

RUEC di Sorrento, Igiene e salute

CATEGORIA PRESTAZIONALE H
IGIENE E SALUTE
SCHEDA H1: ASSENZA DI EMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE
1. Definizione: I materiali costituenti gli elementi tecnici che delimitano spazi chiusi di fruizione dell’utenza (pareti perimetrali, pareti interne, pareti mobili, solai, pavimenti, anche galleggianti, controsoffitti, porte, …) e gli impianti di fornitura servizi, in particolare l’impianto idro-sanitario, non devono emettere gas, sostanze aeriformi, polveri o particelle, dannosi o molesti per gli utenti, sia in condizioni normali che in condizioni critiche (ad esempio sotto l’azione di elevate temperature, di irraggiamento diretto, o per impregnazione d’acqua).
2. Livello di prestazione: Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme sull’uso di specifici materiali da costruzione e quando i livelli di inquinamento riconosciuti come traccianti delle sostanze presenti sono conformi ai limiti stabiliti dalle disposizioni in merito.
In particolare per la classe di materiali a base di fibre minerali, non è consentito l’utilizzo di quelli contenenti fibre di amianto; i materiali a base di altre fibre minerali (di vetro, ecc.) devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di queste all’ambiente; in ogni caso non è consentito l’utilizzo di materiali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell’aria.
Deve essere comunque segnalato l’impiego di fibre minerali ed individuata la localizzazione, al fine di consentire la messa in opera di opportune azioni di salvaguardia e/o bonifica in un eventuale successivo intervento di ristrutturazione o demolizione.
3. Metodi di verifica: Effetti da controllare:
• integrità delle superfici dei materiali a base di fibre minerali;
• qualità dell’aria con riferimento alla presenza di fibre;
• cessione di sostanze nell’ambiente.
La verifica viene condotta attraverso un giudizio sintetico del direttore dei lavori e del collaudatore sulla base del rispetto della normativa vigente, dei criteri dettati dalla buona tecnica e dei controllo della qualità sui materiali e componenti. In casi particolari, ove sia previsto l’impiego di materiali non certificati, la qualità dell’aria potrà essere definita mediante prove in opera o di laboratorio.
SCHEDA H2: CONTROLLO DI SMALTIMENTO DEI GAS DI COMBUSTIONE NELL’ARIA
1. Definizione: Previsioni per limitare la concentrazione di ossido di carbonio e di anidride carbonica. Controllo dello smaltimento dei prodotti della combustione negli apparecchi a fiamma libera, verificando il funzionamento dei dispositivi dei gruppi termici dell’impianto di climatizzazione, dei riscaldatori di acqua calda per l’impianto idro-sanitario, dell’impianto di smaltimento aeriformi, ed, in particolare, le loro condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combusti.
Il dimensionamento dell’impianto di smaltimento aeriformi deve essere tale da garantire una efficace espulsione degli aeriformi prodotti all’interno degli spazi di fruizione dell’utenza, con riferimento ad esigenze di fruibilità, sicurezza e benessere respiratorio-olfattivo; nel caso di funzionamento meccanico l’impianto di aspirazione deve essere dimensionato in modo da assicurare, oltre ad un’efficace estrazione dell’aria, anche il reintegro della stessa con aria esterna onde garantire soddisfacenti condizioni ambientali di benessere respiratorio-olfattivo.
2. Livello di prestazione: Deve essere garantita la purezza dell’aria, misurata dal tenore di ossido di carbonio CO in % e dal tenore di anidride carbonica CO2 in %. Si assumono i seguenti valori:
• concentrazione di CO minore di 0.003 %;
• concentrazione di CO2 minore di 0.15 %.
Le condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combusti devono rispettare le norme di merito. In particolare ciascun apparecchio a fiamma libera deve essere dotato di un impianto adeguato di aspirazione dei gas combusti, a funzionamento meccanico o naturale e di prese d’aria esterne di opportune dimensioni.
Per quanto riguarda l’evacuazione dei prodotti della combustione a seconda del tipo di intervento, dovranno essere adottate le seguenti soluzioni:
• nuovi impianti: lo scarico dei prodotti di combustione deve essere convogliato sempre a tetto e localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.
• interventi sugli impianti esistenti: è ammesso lo scarico a parte dei prodotti della combustione, qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni:
a) non interferisca con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale;
b) le opere previste non si configurino come interventi di ristrutturazione globale dell’edificio;
c) non si possa usufruire di canne fumarie e non sia consentita la costruzione di nuove con scarico a tetto;
d) non sia possibile l’attraversamento di piani sovrastanti.
Per gli impianti che utilizzano combustibili diversi dal gas, indipendentemente dal tipo di intervento, lo scarico dei prodotti della combustione deve essere convogliato sempre a tetto e localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.
3. Metodi di verifica: Effetti da controllare:
• ristagno dei fumi;
• cattiva combustione;
• fughe di gas;
• presenza di gas particolari emessi nell’ambito di cicli produttivi particolari derivanti anche da soluzioni specifiche;
• modalità di smaltimento dei gas di combustione derivanti da soluzioni particolari.
Le modalità di verifica e controllo del requisito sono diverse in relazione al vano di installazione ed al tipo di generatore di calore:
a) generatore di calore installato in vano tecnico adeguato;
b) b) generatore di calore di tipo con circuito di combustione stagno, rispetto al vano nel quale è installato (tipo C-norme UNI-CIG);
c) c) generatore di calore che preleva l’aria comburente direttamente dall’ambiente (tipo B, norme UNI-CIG). Tale generatore è ammesso solo negli impianti già esistenti.
SCHEDA H3: TEMPERATURA DI USCITA DEI FUMI
1. Definizione: Il requisito controlla l’attitudine degli impianti di climatizzazione ad espellere i fumi dalle canne fumarie a temperature adeguate, al fine di salvaguardare l’ambiente dall’inquinamento termico dell’aria esterna, e garantire la massima economia di esercizio.
2. Livello di prestazione: Il requisito si intende soddisfatto per valori del gradiente di temperatura, ≤ 1° C/m.
3. Metodi di verifica: La verifica viene condotta in opera. In particolare si richiama la normativa vigente e le norme per il calcolo dei camini e delle canne fumarie e per la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti di riscaldamento.
SCHEDA H4: PORTATA E ALIMENTAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA PER USO IDRO-SANITARIO
1. Definizione: Le reti di distribuzione dell’acqua calda e fredda dell’impianto idro-sanitario, devono essere opportunamente dimensionate al fine di soddisfare le richieste di acqua calda o fredda da parte degli utenti anche nei periodi di massima contemporaneità. In particolare la temperatura dell’acqua calda per uso igienico-sanitario, dovrà essere controllata al fine di contenere i consumi energetici.
Inoltre, le modalità di prelievo dell’acqua destinata all’alimentazione dell’impianto idrico sanitario devono garantire i livelli di igienicità richiesti dalle norme vigenti, anche in caso di approvvigionamento autonomo.
2. Livello di prestazione: Il requisito si intende soddisfatto se l’alimentazione delle reti di distribuzione acqua è realizzata in modo tale da garantire la costanza dell’approvvigionamento e la qualità dell’acqua erogata ai terminali e rispetta le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti in materia.
In caso di allacciamento all’acquedotto pubblico, il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l’impianto idro-sanitario deve essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell’acqua da parte di agenti esterni e da consentire la ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa una apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento (valvola unidirezionale di non ritorno, …).
In caso di fonte di approvvigionamento autonomo in assenza di acquedotto pubblico o privato, le necessarie garanzie igieniche e di protezione delle falde attraversate devono essere raggiunte:
• per i pozzi freatici perforati mediante trivellazioni raggiungendo la profondità necessaria e realizzando le finestrature nella zona prescelta di presenza d’acqua;
• per i pozzi artesiani che attingono da falde sovrapposte attraverso gli accorgimenti idonei (cementazione, sigillatura, …) a ripristinare la separazione originaria delle falde.
In particolare:
• per quanto riguarda l’uso di apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili, si rimanda a quanto previsto dal decreto del ministero della Sanità n. 443 del 21.12.90;
• per quanto riguarda la temperatura di esercizio dell’acqua calda per uso igienico-sanitario, si rimanda al D.L. 19 agosto 2005 n. 192 e relativi allegati;
• per quanto attiene i pozzi artesiani essi dovranno essere dotati di apparecchiature di abbattimento gas (degasatore) e dovranno altresì essere rispettate le disposizioni previste dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene l’obbligo di installazione di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate.
3. Metodi di verifica: Effetti da controllare:
• qualità dell’acqua erogata o attinta;
• modalità di approvvigionamento;
• eventuali apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili.
Per quanto attiene la verifica delle idoneità delle apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili, si dovrà fra l’altro controllare i seguenti aspetti:
• ubicazione delle stesse in locali igienici;
• rispondenza dei materiali utilizzati alle vigenti normative, per le parti a contano con l’acqua;
• presenza di un by-pass automatico o manuale;
• presenza di un dispositivo di non ritorno;
• presenza di punti di prelievo per gli accertamenti analitici a monte ed a valle dell’impianto, nonché di un misuratore di portata;
• rispondenza delle caratteristiche di funzionamento alle prescrizioni tecniche previste;
• certificazione di collaudo ed attestazioni del corretto montaggio da parte dall’installatore.
Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui al Capo V del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Norme per la sicurezza degli impianti”.
SCHEDA H5: SMALTIMENTO DELLE ACQUE DOMESTICHE E FECALI E DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
1. Definizione: Le reti di scarico delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto industriale devono essere opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione.
Inoltre, le modalità di smaltimento devono essere tali da evitare contaminazioni del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e garantire un benessere respiratorio e olfattivo.
2. Livello di prestazione: Il requisito si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti in materia.
In dettaglio, tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura dinamica quando presente, ad eccezione di quelle incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune in base alla normativa vigente.
Il raccordo tra la rete di smaltimento e la pubblica fognatura deve essere realizzato in modo tale da evitare dispersioni e deve prevedere un sifone a perfetta chiusura idraulica.
Per le zone non servite da fognatura dinamica, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto della legge n. 319/76 per gli insediamenti produttivi, e delle disposizioni di cui alla Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 per quanto attiene lo smaltimento sul suolo.
In tutti i casi dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione e prelievo, ai sensi della legge n. 319/76, prima della confluenza nel corpo recettore.
3. Metodi di verifica: Prevede un giudizio sintetico da parte del direttore dei lavori e del collaudatore sulla base dei criteri dettati dalla buona tecnica, nonché sul controllo di qualità sui materiali e componenti, tramite certificazione delle loro caratteristiche rilevate con prove di laboratorio in base alle normative vigenti per i diversi materiali. Il controllo della rispondenza al requisito delle soluzioni tecniche adottate si basa su una ispezione visiva dettagliata (anche in corso d’opera).
In particolare andranno controllate:
• l’adeguatezza delle caratteristiche di impermeabilità (anche nel tempo) dei materiali utilizzati (sia per il materiale o componente in quanto tale che per i giunti e le sigillature) eventualmente anche tramite certificazioni basate su prove eseguite in laboratorio secondo le modalità previste dalle norme relative ai diversi materiali;
• le modalità di esecuzione e posa in opera, in particolare per quanto riguarda i giunti e le sigillature.
SCHEDA H6: SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
1. Definizione: La rete di scarico delle pluviali e la rete di raccolta delle acque superficiali devono essere opportunamente dimensionate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione delle stesse.
2. Livello di prestazione: Devono essere rispettati i livelli di prestazione indicati dalla norma UNI in merito.
3. Metodi di verifica: Effetti da controllare: ristagno delle acque di scarico.
SCHEDA H7: TENUTA ALL’ACQUA
1. Definizione: Capacità delle chiusure verticali e delle chiusure superiori ad impedire l’infiltrazione di acqua battente. Attitudine delle pareti interne verticali e dei solai ad impedire la formazione di umidità.
Previsione di una adeguata impermeabilità degli elementi tecnici destinati alla distribuzione, allo smaltimento o, più in generale, al contenimento di liquidi.
2. Livello di prestazione: Per quanto concerne le chiusure verticali esterne, quali infissi esterni e facciate continue, si applica la normativa UNI, che classifica gli infissi esterni in base alla tenuta all’acqua, permeabilità all’aria, resistenza al vento.
Per quanto attiene le chiusure orizzontali esterne, il requisito si intende soddisfatto se nessuna infiltrazione d’acqua avviene attraverso l’elemento stesso, i giunti tra gli elementi, le connessioni con altri elementi tecnici
(coperture, solai, infissi, ecc..). Inoltre non debbono esistere possibilità di infiltrazioni in corrispondenza di eventuali punti di accumulo di neve o grandine.
3. Metodi di verifica: Il metodo di verifica deve riguardare, da parte del direttore dei lavori e del collaudatore, un controllo sui seguenti elementi:
chiusure verticali, pareti perimetrali verticali, chiusura superiore (tetto, terrazzi,..), pareti contro terra, elementi di impianti contenenti liquidi.
Effetti da controllare:
• infiltrazione d’acqua;
• assorbimento d’acqua-impregnazione.
In particolare andranno controllate:
• l’adeguatezza delle caratteristiche di impermeabilità (anche nel tempo) dei materiali utilizzati eventualmente anche tramite certificazioni basate su prove eseguite in laboratorio secondo le modalità previste dalle norme relative ai diversi materiali;
• le modalità di esecuzione e posa in opera, in particolare per quanto riguarda i giunti, le impermeabilizzazioni e le sigillature. Una particolare attenzione andrà posta nel controllo delle soluzioni adottate per la protezione delle connessioni con altri elementi tecnici, delle testate, degli elementi esposti alle intemperie (velette, parapetti, …), alla tenuta degli infissi, all’evacuazione delle acque meteoriche sulla chiusura superiore esterna (tetto, terrazza, …).
SCHEDA H8: ILLUMINAZIONE NATURALE
1. Definizione: L’illuminazione naturale negli spazi chiusi di fruizione dell’utenza per attività principale deve essere tale da assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo.
A tal fine, tutti gli spazi in oggetto devono godere di illuminazione naturale diretta tramite aperture, di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna.
2. Livello di prestazione: I livelli di prestazione sono definiti dal fattore medio di luce diurna Tηm, espresso in %, come rapporto fra l’illuminamento medio degli spazi chiusi di fruizione e l’illuminamento, nelle  identiche condizioni di tempo e di luogo su una superficie orizzontale esposta all’aperto, ricevuto dall’intera volta celeste, senza irraggiamento diretto del sole (esposizione verso Nord), e dal rapporto di illuminazione (Ri) conteggiato considerando la superficie finestrata al lordo dei telai dedotta quella posta ad una altezza inferiore a m 0,60 dal pavimento in rapporto alla superficie utile netta del vano.
Con riferimento alla destinazione residenziale, e specificatamente per gli spazi di fruizione per attività principale (ad esempio destinati ad attività di lavoro, soggiorno, studio, attività domestiche, con esclusione quindi degli spazi destinati a ripostigli, bagni, corridoi, disimpegni ed altri spazi chiusi destinati ad attività secondarie), il requisito si intende soddisfatto se ηm ≥ 2%.
Per gli stessi spazi deve essere inoltre garantita una superficie finestrata minima pari ad 1/8 della superficie del pavimento.
Il requisito si intende rispettato se entrambi i livelli minimi vengono raggiunti.
Per le altre destinazioni d’uso il requisito si intende rispettato se, negli spazi di attività principale, si hanno i seguenti valori del Rapporto di illuminamento (Ri) e del fattore medio di luce diurna (ηm):
• Ri ≥1/8 per locali con Su ≤1000 mq
• Ri ≥1/10 per locali con Su > 1000 mq con ηm ≥ 2%.
La superficie finestrata può essere collocata parte a parete e parte a soffitto in modo tale da garantire condizioni di illuminamento uniformi.
Per particolari soluzioni architettoniche (centri commerciali con gallerie interne, centri polivalenti con artigianato di servizio, commercio, ecc., soluzioni open-space e altre configurazioni) e/o per particolari esigenze connesse con l’attività specifica, è possibile derogare dai suddetti livelli, purché venga garantito un valore ηm ≥ 2% in corrispondenza dei punti fissi di lavoro (casse, posti fissi di lavorazione, zona uffici, ecc.).
Per destinazioni specifiche quali ospedali, case di cura, strutture scolastiche di ogni ordine e grado, locali di pubblico spettacolo, musei, funzioni culturali, ricreative e sportive, si applicano le specifiche disposizioni vigenti.
Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che mantengono la stessa destinazione d’uso, qualora non si raggiungano i livelli previsti e non sia possibile intervenire per vincoli oggettivi sul numero e dimensione delle aperture (edifici classificati e/o vincolati), il progettista dovrà precisare il valore del fattore medio di luce diurna ηm o del rapporto Ri, raggiunto in fase di progettazione, nonché gli interventi proposti per conseguire un eventuale miglioramento della situazione preesistente.
Per il recupero di spazi precedentemente destinati ad altra attività o non utilizzati, nella stessa situazione precedente (vincoli esterni), il requisito si intende rispettato se Ri ≥1/16.
3. Metodi di verifica: Il requisito si intende convenzionalmente soddisfatto se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) rapporto illuminante Ri ≥ 1/8;
b) superfici vetrate con coefficienti di trasparenza ≥ 0,7;
c) profondità dei vani, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore od uguale a 2.5 volte l’altezza utile dei vani stessi;
d) per vani affacciantisi sotto porticati, il rapporto illuminante Ri va calcolato con riferimento alla superficie del pavimento dell’ambiente interessato, aumentato della quota di superficie del porticato prospiciente l’ambiente stesso;
e) per vani con superficie illuminante interessata da balconi o aggetti sovrastanti di profondità superiore 1,00 m, la dimensione della superficie illuminante, definita dal rapporto Ri ≥ 1/8, dovrà essere aumentata di 0,05 mq ogni 5 cm di ulteriore aggetto oltre 1,00 m;
f) la superficie illuminante va conteggiata al netto di velette, elementi strutturali o altri ostacoli che ostruiscano o riducano l’effettiva superficie illuminante;
g) qualora i vani si affaccino esclusivamente su cortili debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
• l’area dei cortili deve risultare maggiore od uguale ad 1/5 della somma delle superfici (senza detrazione dei vuoti) che la delimitano;
• l’altezza massima dei muri che delimitano il cortile deve risultare inferiore od uguale a 1,5 volte la media delle distanze fra le pareti opposte;
• distanza normale minima da ciascuno finestra al muro opposto ≥ 6m.
L’area dei cortili si intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda che risulti maggiore o uguale a 1/20 dell’area del cortile.
SCHEDA H9: OSCURABILITÀ
1. Definizione: Negli spazi chiusi per attività principale deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall’utente, al fine di:
• evitare i disagi provocati da un’insufficiente attenuazione della luce entrante, in relazione ad attività di riposo e sonno;
• contribuire al raggiungimento di adeguate condizioni di benessere igrotermico ed estivo.
Anche negli spazi chiusi di pertinenza deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte dall’utente, onde evitare:
• condizioni non adatte alla conservazione di alimenti e/o cose;
• eccessivi apporti di calore durante la stagione estiva.
2. Livello di prestazione: Si osserveranno i seguenti valori:
a) spazi chiusi per attività principali:
• il livello di illuminamento, E, espresso in lux, deve poter essere regolabile fino ad ottenere: E ≤ 0.2 lux;
debbono inoltre essere eliminabili le proiezioni localizzate di raggi luminosi negli spazi destinati a lavoro, riposo, sonno, ed attività similari. E’ comunque essenziale che l’oscuramento sia regolabile secondo l’esigenza dell’utente.
b) spazi chiusi di pertinenza:
• il livello di illuminamento, E, espresso in lux, deve poter essere regolabile fino ad ottenere: E ≤ 0.5 lux.
3. Metodi di verifica: Effetti da controllare: insufficiente attenuazione della luce entrante. La prestazione viene misurata dal livello di illuminamento, E [lux].
SCHEDA H10: TEMPERATURA DELL’ARIA INTERNA
1. Definizione: Gli spazi chiusi di fruizione dell’utenza per attività principale, per attività secondaria e gli spazi chiusi di circolazione e di collegamento devono essere tali che, nella stagione fredda, sia assicurata in ogni loro parte una temperatura dell’aria interna idonea allo svolgimento delle attività previste.
A tal fine, la temperatura dell’aria in tali spazi deve essere contenuta entro opportuni valori e non deve presentare eccessive disuniformità nello spazio e nel tempo, con riferimento ad esigenze di benessere igrotermico invernale.
Inoltre, nella stagione fredda, la temperatura dell’aria, negli spazi chiusi riscaldati, dovrà essere opportunamente limitata al fine di contenere i consumi energetici per riscaldamento, con riferimento ad esigenze di economia di esercizio.
2. Livello di prestazione: Il requisito si intende soddisfatto se la progettazione, esecuzione e collaudo degli spazi in esame rispondono alla specifica normativa in vigore ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.L. 19 agosto 2005, n.192.
Per gli spazi chiusi per attività principale e secondaria, la temperatura dell’aria interna, ti, espressa in °C nella stagione fredda, deve risultare negli spazi chiusi di fruizione per attività principale e secondaria compresa fra 18 °C e 22 °C; inoltre, le temperature non devono presentare una disuniformità tra i diversi punti degli ambienti superiore a 2 °C.
Per gli spazi chiusi di pertinenza per attività principale la temperatura dell’aria interna, nella stagione fredda deve risultare, anche negli spazi destinati al deposito (cantine e simili), maggiore di 4 °C.
Per gli spazi chiusi di circolazione e di collegamento ad uso comune la temperatura dell’aria interna, nella stagione fredda deve risultare maggiore di 7 °C.
3. Metodi di verifica: La determinazione del valore della temperatura dell’aria interna, va eseguita secondo prove in opera, per ogni ambiente, di norma nella parte centrale dell’ambiente e comunque ad una distanza D ≥ 0,6 m. dalle pareti e ad un’altezza di m 1,80 dal pavimento. Contemporaneamente alla misura della temperatura dell’aria interna va effettuata la misura della temperatura dell’aria esterna.
Per quanto riguarda le variazioni nello spazio, sono da rilevare le temperature in punti particolari quali: punti situati a m 0.25 dalle chiusure orizzontali e verticali, a m 1.00 dalle sorgenti di calore, nonché quelli compresi entro i m 2.00 di altezza nella parte centrale.
Per una completa valutazione del benessere ambientale, vanno controllate, le misure relative: alla velocità dell’aria, alla temperatura media radiante e all’umidità relativa.
SCHEDA H11: TEMPERATURA SUPERFICIALE
1. Definizione: Le temperature delle superfici interne dell’ambiente devono essere contenute entro opportuni valori, al fine di limitare i disagi dovuti sia ad irraggiamento sia ad eccessivi moti convettivi dell’aria, con riferimento a esigenze di benessere igrotermico e tattile.
In sostanza, su tutte le superfici dello spazio di fruizione dell’utenza per attività principale con cui l’utente può entrare normalmente in contatto (pareti, pavimenti, ecc.) deve essere assicurata una temperatura superficiale il cui valore sia compreso entro i minimi stabiliti, in funzione delle temperature dell’aria interna previste per le specifiche attività.
2. Livello di prestazione: Il requisito si intende soddisfatto se la progettazione, esecuzione e collaudo degli spazi in esame rispondono alla specifica normativa in vigore ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.L. 19 agosto 2005, n.192. La temperatura superficiale, Θi (o Θ x, nel caso dei ponti termici), espressa in °C, su tutte le superfici interne di elementi di chiusura e di elementi di partizione relative agli spazi chiusi di fruizione dell’utenza per attività principale (superfici di pareti perimetrali, pareti interne in prossimità di pareti perimetrali, ecc.), deve essere compresa nell’intervallo pari a ≠3 °C rispetto alla temperatura ambiente.
Devono inoltre essere rispettati i seguenti livelli di prestazione anche nel caso di impianto a pannelli radianti:
• Θi ≤ 25 °C nei locali di soggiorno e attività domestiche;
• Θi ≤ 28 °C nei locali di circolazione e di cura personale.
Tali prescrizioni sono da riferirsi a tutte le destinazioni d’uso per le quali sia prevista una temperatura dell’aria interna di esercizio per il periodo invernale compresa fra i 18 °C e 22 °C.
Per temperature d’esercizio nella stagione fredda diverse da quelle considerate, si dovrà mantenere lo stesso intervallo di oscillazione.
Per i corpi scaldanti è ammessa una temperatura superficiale comunque inferiore od uguale a 65 °C.
Inoltre la temperatura superficiale di tutte le parti calde, con cui l’utenza possa accidentalmente venire a contatto, deve risultare inferiore od uguale a 70 °C.
Per superfici vetrate od infissi, quando sia prevista la raccolta e lo smaltimento dell’acqua formatasi per condensazione, sono ammessi valori di temperatura ottimali in funzione dell’estensione della superficie.
3. Metodi di verifica: Prove in opera di controllo dei valori ammissibili.
SCHEDA H12: VENTILAZIONE
1. Definizione: La ventilazione negli spazi chiusi è finalizzata a:
• limitare il grado di umidità relativa, onde garantire adeguati livelli di benessere igrotermico invernale;
• contribuire al raggiungimento di un sufficiente benessere igrotermico estivo;
• assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfattivo;
• assicurare un adeguato ricambio d’aria, onde evitare l’insorgenza di problemi connessi alla presenza di un’eccessiva quantità di vapore d’acqua nell’ambiente, ristagni di aria calda, impurità dell’aria, formazione di colonie batteriche, gas nocivi.
In sostanza, in tutti gli spazi chiusi per attività principale e secondaria deve essere evitata una cattiva qualità dell’aria tramite la predisposizione di finestre apribili di dimensioni e conformazione idonee ad assicurare un
adeguato numero di ricambi d’aria/ora; è consentita l’installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente illuminati ed areati dall’esterno purché sia comunque assicurato un idoneo numero di ricambi di aria/ora.
2. Livello di prestazione: E’ espresso in numero di ricambi d’aria/ora continui, n (m3/hm3), che rappresenta il rapporto tra il volume d’aria rinnovato in un’ora all’interno di un determinato spazio chiuso ed il volume dello spazio medesimo.
Fatte salve le prescrizioni derivanti da normative vigenti per specifiche attività, quali ospedali, scuole, sale di pubblico spettacolo, …, i livelli di prestazione indicati debbono essere conseguiti attraverso ricambi d’aria continui ottenuti dalla permeabilità degli infissi, e dalle prese d’aria esterna integrate, laddove non sufficienti, con ventilazione meccanica continua.
I livelli da raggiungere sono i seguenti:
a) spazi ad uso residenziale:
• superficie apribile delle finestre ≥ a 1/8 della superficie di pavimento (ricambio d’aria discontinuo);
• n ≥ 0,5 m3/hm3 (raccomandato: n ≥ 1 m3/hm3 con ricircolo);
• cucine in aggiunta n ≥ 3 m3/hm3 inseribile in corrispondere a dei punti di cottura con collegamento esterno tramite canna di esalazione;
• bagni non areati direttamente: n ≥ 5 m3/hm3, temporizzato con collegamento esterno;
b) spazi ad uso comune per attività collettiva n ≥ 20 m3/hm3(o determinabile in relazione alla capienza dello spazio in 30 m3/hm3 per persona);
c) spazi di circolazione e di collegamento ad uso comune n ≥ 0,5 m3/hm3;
d) spazi con destinazione terziaria e di servizio n = 2,5-5 m3/hm3;
e) spazi ad altre destinazioni d’uso:
• tutti i locali devono essere dotati di superfici finestrate e apribili ≥ a 1/20 della superficie del pavimento in relazione al tipo di attività svolta.
• almeno il 50% della superficie apribile deve essere a parete e le finestre situate in copertura devono avere meccanismi di apertura facilmente azionabili dal basso.
• le aperture, in linea generale, devono essere uniformemente distribuite sulle superfici esterne, onde favorire un migliore ricambio d’aria.
Eventuali sistemi di ventilazione forzata, climatizzazione o condizionamento non possono essere sostitutivi della ventilazione naturale, tranne i casi in cui l’apertura di finestre è in conflitto con le esigenze tecniche o tipologiche delle attività svolte, (es. cinematografi, sale operatorie, caveau, ecc.). Per quanto concerne impianti di condizionamento o climatizzazione si rimanda alle specifiche normative vigenti che fanno riferimento a norme UNI, ASHRAE.
3. Metodi di verifica: Prove in opera di controllo dei valori ammissibili.
SCHEDA H13: UMIDITÀ RELATIVA
1. Definizione: Gli spazi per attività principale devono essere tali che in ogni loro parte sia evitata la formazione di condense non momentanee; pertanto, il grado di umidità relativa dovrà essere contenuto entro opportuni valori minimi e massimi stabiliti, con riferimento ad esigenze di benessere igrotermico invernale.
2. Livello di prestazione: Il livello di prestazione atteso del grado di umidità relativa, UR, espresso in %, nel periodo invernale deve essere: 30% ≤UR ≤ 70%.
Negli ambienti nei quali è prevista la produzione di vapore (bagni, cucine e simili) è possibile superare momentaneamente i livelli di prestazione suddetti.
3. Metodi di verifica: La determinazione della quantità di vapore d’acqua nell’ambiente va eseguita in opera effettuando la misura del grado di umidità relativa UR mediante specifica apparecchiatura (Psicrometro), in assenza di radiazione solare diretta, schermando l’elemento sensibile dall’influenza di notevoli effetti radianti, ad un altezza di 1,50 m dal pavimento.
Al fine di ottenere valori significativi, è necessario che la prova si svolga in condizioni corrispondenti alle condizioni d’uso.
SCHEDA H14: PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI
1. Definizione: Gli spazi chiusi di fruizione dell’utenza per attività principale e secondaria devono essere opportunamente protetti dalla possibilità di intrusioni di insetti e di animali pericolosi o nocivi.
2. Livello di prestazione: Deve essere garantita la impossibilità di intrusione, infiltrazione e diffusione di insetti e animali pericoloso nocivi a finestre e porte chiuse.
In particolare:
• i fori di aerazione di solai e vespai a intercapedine ventilata devono essere sbarrati con reti a maglie fitte;
• le aperture delle canne di aspirazione e di aerazione forzata devono essere munite di reti a maglie fitte alla sommità delle canne ed in posizione accessibile per i dovuti controlli;
• le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura;
• deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature nell’attraversamento delle murature;
• i cavi elettrici, telefonici e televisivi devono essere posti in canalizzazioni stagne.
3. Metodi di verifica: La verifica viene condotta secondo un giudizio sintetico da parte del collaudatore, che dovrà valutare la possibilità di intrusioni animali attraverso gli impianti, le partizioni e le chiusure.
In particolare, andranno individuati eventuali particolarità costruttive o difetti tecnici che possono innescare condizioni favorevoli all’ingresso e alla diffusione di insetti e animali nocivi, volatili anche attraverso prese di aspirazione, condotti, canne fumarie, ecc..
SCHEDA H15: PROTEZIONE DAL RUMORE
1. Definizione: La costruzione deve essere progettata e realizzata in modo che il rumore cui possono essere sottoposti gli utenti si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.
I requisiti della presente scheda sono essenziali per tutti gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia.
Sono invece raccomandati per tutti gli altri interventi di recupero.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel caso di residenze annesse o situate in prossimità di attività lavorative o di altro tipo che siano sorgenti di rumore. In tal caso il rumore prodotto all’interno nei confronti dell’esterno, ad esempio dalle attività che si svolgono nei locali pubblici o di pubblico spettacolo, dovrà essere abbattuto fino a rientrare entro i livelli successivamente definiti, adottando i necessari accorgimenti.
Nei locali e vani tecnici (infrastrutture tecniche quali centrali termiche, centrali frigorifere, sale macchine, sale ascensori ecc.) deve essere garantito un livello di pressione sonora contenuto entro opportuni ed  adeguati valori.
Il livello di benessere uditivo viene raggiunto mediante adeguati valori del potere fonoisolante (IR in dB) e del rumore di calpestio (ILn in dB) dei componenti edilizi utilizzati.
2. Livello di prestazione: In relazione alla suddivisione in zone e alla destinazione d’uso prevalente, ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dei relativi decreti regionali, in funzione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, il livello sonoro indotto (si intendono indotti tutti i rumori provenienti dall’esterno e dagli impianti, dalle apparecchiature e dalle attrezzature anche interne all’edificio, ma non al locale utilizzato per le attività inerenti lo spazio oggetto della norma) misurato dal livello continuo equivalente della pressione sonora, LAeq espresso in dB(A), deve risultare contenuto entro i seguenti valori:
• Spazi per attività principale e secondaria: 40 dB(A) nelle ore diurne (6-22) e 30 dB(A) nelle ore notturne (22- 6)
• Locali e vani tecnici: 75dB(A) nelle ore diurne e notturne.
3. Metodi di verifica: La determinazione del valore del livello equivalente della pressione sonora, va eseguita, con prova in opera, secondo quanto previsto del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dai relativi decreti regionali.
Al fine di ottenere valori significativi, è necessario che la prova si svolga in condizioni rappresentative del fenomeno, e cioè sufficientemente sfavorevoli rispetto alle condizioni di progetto, eseguendo la misura nei luoghi e nei momenti in cui il rumore interferisce o può interferire con l’attività delle persone.
Il testo appena riportato può contenere involontarie imperfezioni e/o refusi rispetto all’ originale. E’ opportuno, quindi, che coloro che necessitano di avere certezze rispetto ad una materia così delicata, effettuino le opportune verifiche consultando direttamente gli atti presso il Comune di Sorrento