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RUEC di Sorrento, Requisiti di qualità architettonica

PARTE QUINTA: REQUISITI DI QUALITÀ ARCHITETTONICASOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E PRESTAZIONI TECNICHE
Capitolo I: OBIETTIVI E CONTENUTI
Art. 69: Linee guida ed obiettivi
1. Tutti gli interventi, in quanto opere di trasformazione del territorio e nell’ambiente, devono confrontarsi con le tematiche della sostenibilità, dell’ecologia e della bioclimatica. La ristrutturazione di un edificio o di una parte di esso, una nuova edificazione ed in genere ogni intervento edilizio produce ripercussioni sul piano ambientale in termini di emissione di sostanze inquinanti, di consumi energetici e di uso di risorse ambientali non illimitate.
2. Devono essere preferiti interventi ispirati ai principi della bioclimatica considerando, secondo la definizione del Ministero dell’Ambiente, l’edificio come un organismo integrato con il sistema ambientale in cui è collocato.
3. Le linee guida definiscono una serie di categorie prestazionali che individuano i requisiti, richiesti dalle direttive europee vigenti. Il grado di soddisfacimento di questi requisiti determina i diversi livelli di prestazione ai fini del miglioramento della qualità architettonica ed urbana, del contenimento dei consumi energetici, della riduzione del consumo di acqua e di altre risorse naturali.
4. Le linee guida, insieme alle schede di qualità, costituiscono lo strumento di valutazione per consentire la verifica della ecoefficienza di un intervento, nonché per il controllo di qualità in termini di sicurezza, igiene, salubrità, fruibilità e risparmio energetico.
Art. 70: Requisiti
1. I requisiti di cui al comma 3 del precedente art. 69 sono essenziali e la loro previsione e verifica è obbligatoria, al fine di garantire la qualità architettonica ed ambientale degli interventi.
2. I livelli di prestazione di ognuno di essi sono definiti, in riferimento alle caratteristiche delle aree territoriali, alle destinazioni d’uso, alle categorie prestazionali della Normativa Tecnico-Prestazionale riportata in allegato e che costituisce parte integrante del presente Ruec, in relazione alle norme nazionali o regionali in materia.
3. La formulazione di ogni requisito comprende:
a) la definizione del requisito in riferimento alle esigenze da soddisfare;
b) il livello di prestazione.
4. Il controllo di qualità è demandato agli operatori degli interventi (dal progettista al collaudatore) sotto le proprie competenze e responsabilità, nelle diverse fasi del processo edilizio ed è commisurato e differenziato in relazione all’entità e alle tipologie di intervento.
5. E’ fatta salva la possibilità di autonoma verifica da parte del Comune o degli altri Enti pubblici interessati durante l’esecuzione dei lavori e comunque fino alla verifica di conformità edilizia di cui al precedente art. 56. In caso di inosservanza delle norme previste dai requisiti del presente Ruec o dalle norme nazionali o regionali in materia, si applicano le sanzioni ivi prescritte.
Art. 71: Modalità di applicazione dei requisiti
1. Il progettista definisce nella relazione di progetto di cui ai precedenti artt. 27 e 32, quali requisiti sono interessati dal progetto presentato in relazione alla destinazione d’uso, tipo di intervento e attività, allegando la scheda di controllo di qualità, secondo il modello predisposto dal Comune.
2. Il direttore dei lavori verifica la puntuale esecuzione dei requisiti previsti, con le eventuali prescrizioni date in sede di rilascio di permesso di costruire e dichiara, nella relazione tecnico-descrittiva di cui al precedente art. 56, i risultati raggiunti rispetto ai requisiti attesi e le eventuali varianti o modifiche che durante l’esecuzione dei lavori si sono, eventualmente, resi indispensabili.
3. Il collaudatore, laddove nominato in ottemperanza a leggi nazionali o regionali, controfirma la relazione di cui al comma precedente e dichiara nella scheda relativa alla fase di collaudo i risultati dei requisiti verificati.
Art. 72: Adeguamento ed aggiornamento della Normativa tecnico-prestazionale
Il Comune potrà adeguare, integrare o aggiornare la Normativa Tecnico-Prestazionale allegata alla presente parte Quinta con delibera di Consiglio Comunale sulla base della conferenza di servizio, di cui all’art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tra tutti gli Enti e le Amministrazioni pubbliche interessate in materia, sentiti i pareri del responsabile del servizio e della Commissione Edilizia Integrata.
Il testo appena riportato può contenere involontarie imperfezioni e/o refusi rispetto all’ originale. E’ opportuno, quindi, che coloro che necessitano di avere certezze rispetto ad una materia così delicata, effettuino le opportune verifiche consultando direttamente gli atti presso il Comune di Sorrento