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Sorrento e il suo ambiente, paesaggi sorrentini (II parte)

Nella “Carta delle unità ambientali e del paesaggio” sono state individuate – sulla base delle caratteristiche geomorfologiche, geopedologiche, idrauliche, di uso agricolo del suolo, vegetazionali e di trasformazione antropica – le parti del territorio sorrentino che presentano sufficienti elementi di affinità e omogeneità relazionale interna ai fini di una differenziazione sul piano ambientale, considerando quindi, coerentemente con la concezione di ambiente assunta, sia i fattori strutturanti sia quelli dovuti agli usi ed alle trasformazioni nel tempo, naturali ed antropici.
Ne deriva l’ individuazione di ambienti naturali interrelati con quelli antropici differenziati e denominati non più ai fini edilizi, ma ai fini di una comprensione e pianificazione che sappia leggere, interpretare e valorizzare la grande risorsa territorio in relazione alla quale rapportare gli interventi – non solo edilizi – possibili o necessari.
Va però segnalato che la metodologia di pianificazione e gestione del paesaggio, così come delineata dalla Convenzione europea, attraverso l’ individuazione di unità di paesaggio, come delineato dal Ptr, trova elementi di contrasto e disturbo nell’ applicazione (obbligatoria, allo stato) delle norme del PUT, ancora ispirate a criteri di “zonizzazione” urbana del territorio.
Di conseguenza anche il Puc di Sorrento, pur costruito sui criteri della pianificazione del paesaggio richiesti dall’ art. 143 del D. Lvo 42/2004, non può prescindere da individuare “zone omogenee” secondo una metodologia non idonea per una politica del paesaggio.
Nel merito, il Piano attua le politiche di tutela e valorizzazione ambientale attraverso:
– la tutela dell’ambiente naturale (art. 11 delle NdA);
– la tutela e valorizzazione delle aree agricole (art. 12 delle Nda);
– la realizzazione di un sistema di parchi territoriali e speciali (art. 18 delle NdA);
norme specifiche per la tutela dei giardini e della costa, ricadenti nelle diverse zone del Piano.
Nella zona “TA – Tutela dell’ambiente naturale” (art. 11 delle NdA) sono ricompresi:
– le emergenze tettoniche e morfologiche;
– le aree geologiche di rilevante interesse;
– i costoni, le rocce nude, le rupi ed i valloni;
– le aree a vegetazione arborea e boschiva;
– le aree agricole di elevato valore ambientale.
Nelle zone “F – Attrezzature di interesse generale e Parchi” sono ricompresi i Parchi territoriali (zone F2) ed i Parchi speciali (zone F3).
In particolare, tra i Parchi territoriali, che comprendono le aree della zona 8 del Put, sono ricompresi anche i comprensori di “Mezzomonte” e quello della pineta “Le Tore” con le aree circostanti fino al colle di “Capodimonte” che concorrono al soddisfacimento delle aree destinate a parchi pubblici urbani e territoriali di cui al punto 5 dell’ art. 4 del D.L. 1444/68, come previsto dall’art. 16 del PUT, di cui alla tavola allegata alla parte 6a.
La zona “F3: Parchi speciali“, invece comprende le aree della zona 9 del PUT, ovvero il “Parco archeologico di Puolo e del Bagno della Regina Giovanna oggi in gran parte di proprietà comunale, e i giardini storici e di interesse naturalistico ambientale “Villa Astor“, “Parco Correale“, “Parco dei Principi“.
La realizzazione di parchi territoriali va considerata sotto il duplice aspetto, strettamente interrelato, della valorizzazione e della gestione, al fine di assicurarne una fruizione pubblica.
In tal senso, le aree a parco – in relazione alle caratteristiche peculiari di ognuna – saranno caratterizzate anche dalla compresenza di zone naturali, giardini, aree agricole, attrezzature per il tempo libero e lo sport, beni culturali, individuando azioni di tutela e valorizzazione e funzioni capaci di garantirne la conservazione, la costante manutenzione ed una ampia fruizione pubblica, anche attraverso convenzioni d’ uso, politiche fiscali ed incentivi finanziari per le parti di proprietà privata di cui non è previsto necessariamente l’esproprio.
Pertanto I’ insieme delle aree sia di Tutela naturale sia a parco, la cui continuità garantisce in molti casi obiettivi di salvaguardia idro-geologica, costituisce un sistema ambientale unitario con destinazioni e funzioni anche differenziate, per concorrere alla realizzazione di una rete ecologica provinciale anche se con gestioni diversificate.
Il Piano, inoltre, recepisce le delimitazioni e le azioni di tutela previste dalla Riserva nazionale marina di Punta Campanella, istituita ai sensi della legge 394/91, per garantire la salvaguardia dell’ ecosistema marino e costiero e attuare politiche di fruizione controllata.
Per le aree per la produzione agricola (zone E – Aree agricolo – ambientali) gli obiettivi del Piano sono rivolti alla salvaguardia e valorizzazione, in connessione con le politiche di sviluppo del settore verso una maggiore tipizzazione dei prodotti e la reintroduzione di processi naturali di produzione, nonché in relazione alle filiere di trasformazione e commercializzazione, delle aree destinate alla produzione agricola sopratutto per la coltivazione di prodotti a denominazione geografica protetta o tipica, nonché di prodotti specialistici locali.
Le aree agricole primarie costituiscono, infatti, una risorsa naturale e ambientale rilevante per gli equilibri ecologici delle biodiversità del territorio, intervenendo a riequilibrare l’ intensità conurbativa di molte aree e pertanto le azioni del Piano sono rivolte alla:
a) tutela, valorizzazione e sviluppo dell’agricoltura come valore collettivo per la produzione alimentare, la difesa dell’ambiente e la qualificazione del paesaggio;
b) tutela delle aree agricole caratterizanti il paesaggio storico e mantenimento delle attività primarie ivi esistenti, incentivazione al riuso produttivo delle aree agricole abbandonate, anche ai fini dell’ equilibrio ambientale, difesa e riqualificazione delle aree agricole marginali ai centri urbani;
c) conservazione della biodiversità delle specie agricole e difesa e valorizzazione della produttività tipica, reintroducendo tecniche agronomiche dedicate e peculiari delle suscettività e fragilità delle diverse unità ambientali e paesaggistiche;
d) riduzione e superamento delle reciproche interferenze tra aree agricole e sistema insediativo (in relazione agli impatti dovuti all’ uso di sostanze chimiche inquinanti, alle emissioni atmosferiche inquinanti, allo sfruttamento dell’acqua, alla regolazione degli scarichi reflui, …), anche attraverso la riqualificazione delle aree agricole marginali e periurbane;
e) promozione delle attività integrate anche ai fini di sostegno del reddito (lavorazioni dei prodotti agricoli e zootecnici, agriturismo, opportunità di fruizione turistica e per il tempo libero, …).
In tal senso il Piano individua tutte le aree destinate ad attività agricole anche comprese o limitrofe al centro urbano ed ai nuclei o attualmente in disuso, ai fini di una salvaguardia e valorizzazione sopratutto delle coltivazioni tipiche (frutteti, agrumeti, oliveti, vigneti,..) che caratterizzano l’ ambiente ed il paesaggio sorrentino.
Per evitare la contraddizione esistente nel D.I. 14441/1968 ed ancor più accentuata dal PUT dell’ obbligo di previsione di aree da destinare ad attrezzature pubbliche con la conseguente sottrazione di aree agricole di pregio – sopratutto gli agrumeti nel centro urbano – si è preferito non sovradimensionare la previsione di attrezzature e prevedere, come per i parchi territoriali, modelli di creazione e gestione che conservino le colture agricole esistenti, secondo un esempio già attuato con successo a Sorrento per il “fondo Petrulo“.
Il testo che precede è integralmente tratto dalla Relazione del Piano Urbanistico Comunale di Sorrento predisposto dal Dirigente del IV Dipartimento del Comune di Sorrento, Ingegnere Guido Imperato con la consulenza del Prof. Arch. Guido Riano