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Sorrento, le finalità e la metodologia del PUC

PARTE TERZA
GLI OBIETTIVI DEL PIANO
6. Le finalità e la metodologia del Piano
L’ approvazione della legge regionale n. 16 del 22.12.2004 “Norme sul governo del territorio” colma una grande lacuna normativa nell’ ambito delle regole e delle procedure in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, superando, in un quadro aggiornato dei riferimenti culturali e metodologici, la legge urbanistÍca nazionale 1150/1942 e la stesa legge regionale 14/1982, che, nata per determinare criteri omogenei per la verifica di compatibilità per l’ approvazione dei Prg da parte della Regione, ha finito per assumere il ruolo surrogatorio di legge urbanistica regionale.
Non è questa la sede per riflettere sulle importanti novità che la legge regionale 16/2004 ha introdotto, pur tuttavia è utile, per meglio comprendere le finalità e la metodologia della pianificazione urbanistica per Sorrento, sottolineare i contenuti che la legge assegna al Piano urbanistico comunale (Puc), che non solo nella nomenclatura supera il Prg previsto dalla legge nazionale 1150/1942.
In particolare l’ art. 23 della legge regionale fissa gli obiettivi ed i contenuti del Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp ovvero:
a) “individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per I’ attuazione degli stessi;
b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico -ambientali, agro – silvo – pastorali e storico – culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto dall’ articolo 18 comma 2, lettera b);
d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee individuando le aree non suscettibili di trasformazione;
e) indica le trasformazioni fisiche e funzionati ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
f) promuove l’ architetture contemporanea e la qualità dell’ edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l’ utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all’ assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano”.
Tra i diversi obiettivi, appaiono innovativi quelli relativi alla coerenza delle previsioni con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico – ambientali, agro – silvo – pastorali e storico-culturali (comma 2 lettera h), alle modalità di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario (comma 2 lettera h) e soprattutto alla disciplina in modo compiuto del recupero degli insediamenti abusivi esistenti (comma 3,4,5,6 e7).
Nell’ambito di tali finalità e come già affermato nella Premessa, questo Puc persegue un duplice obiettivo:
– definire le politiche di governo del territorio comunale a partire dalle grandi risorse ambientali e paesaggistiche;
– costituire una possibile transizione verso un nuovo modello di pianificazione, maggiormente rivolto alla gestione del territorio come risorsa e non solo come strumento di regolazione dell’ edilizia;
attraverso la ridefinizione di alcuni aspetti determinanti del Prg vigente, ovvero:
– la revisione delle aree destinate alle attività artigianali;
– la revisione del sistema della mobilità;
– la revisione del sistema delle attrezzature.
Tuttavia, a partire dalla revisione di questi tre aspetti, è stata compiuta una definizione dell’ intero piano, adeguandolo alle normative e alle direttive di pianificazione superiore intervenute in questi anni, ovvero:
– i Piani stralcio di Assetto Idrogeologico delle due Autorità di Bacino (PAI del Sarno e del Destra Sele), approvati nel 2002;
la legge regionale 16/2000 sulle attività turistico – ricettive;
la legge regionale 26/2002 per la catalogazione ed il recupero dei centri storici;
la legge regionale 15/2000 relativa al recupero dei sottotetti;
la legge regionale 19/2001 relativa ai titoli abilitativi all’ esecuzione dei lavori ed ai parcheggi;
– il D. Lvo 42/2004 relativo al Testo unico sui beni culturali e del paesaggio;
– il Dpr 380/2001 relativo al Testo Unico sull’ edilizia;
– la legge 447/1995 e relative delibere ragionali applicative in materia di controllo dell’ inquinamento acustico;
– il D. Lvo 346/1999 relativo alla razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti;
ed in coerenza con le disposizioni di:
Piano Territoriale Regionale (Ptr) approvato con legge regionale 13/2008;
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Napoli (Ptcp) adottato dal C. P. nel luglio del 2003, ed in corso di rielaborazione (luglio 2006).
Con il problema, non secondario di mantenere l’ obbligo di adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale della penisola sorrentino – amalfitana (PUT), che pur essendo attuale (nonostante i suoi trenta anni circa) nelle finalità, appare ormai obsoleto nella metodologia disciplinare (non è adeguato alla nuova prospettiva europea sul paesaggio) e nella strumentazione normativa, errato in alcune delimitazioni, conflittuale  con i piani successivamente approvati (PAI e Parco Monti Lattari), come evidenziato dal Ptr.
Tuttavia, è apparso opportuno – nella transizione – operare, una lettura critica del PUT solo laddove la normativa successivamente intervenuta determinasse un sicuro superamento, senza incertezze, mantenendo il riferimento alle norme del PUT medesimo in caso di dubbi interpretativi.
E questo per evitare inutili e defatiganti problemi di celere approvazione del Puc.
Sul piano metodologico, si è pertanto preferito assumere il sistema delle conoscenze (Parte I) non come corollario alle scelte di Piano, ma come fattore determinante di quelle scelte, privilegiando la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali, e il sistema della pianificazione e programmazione di livello superiore (Parte II) come riferimento continuo per un organico inquadramento di Sorrento nell’ ambito del suo sistema territoriale costituito dalla penisola sorrentino – amalfitana.
In riferimento al dibattito ed al disegno di legge nazionale sul governo del territorio ed alla recente legge regionale in materia, sulla differenziazione tra strumentazione urbanistica strutturale ed operativa – la prima con finalità di lungo respiro, la seconda per individuare gli obiettivi perseguibili nel corso di un programma consiliare – questo Piano, nell’ambito dell’attuale apparato normativo di riferimento, ha optato per una scelta intermedia e possibile: una linea generale di governo del territorio – esplicitata da scelte chiare su ampie zone e da norme semplici – e l’individuazione di “Progetti specifici” capaci di risolvere, nel prossimo quinquennio, alcune questioni determinanti del territorio.
Tali progetti – qui sinteticamente descritti come interventi prioritari e strategici – saranno meglio definiti nella “programmazione degli interventi” di cui all’att. 25 della legge regionale 16/2004, con successivi atti di consiglio comunale.
Inoltre, in analogia con gli stessi disegni di legge ed anche con il Testo Unico sull’ Edilizia, che tendono a scoraggiare e ad abolire sia I’ eccessivo ricorso alla strumentazione urbanistica esecutiva sia la proliferazione degli stessi (26), si è preferito limitare il rinvio a tali strumenti solo in alcuni indispensabili casi, superando la pesante previsione del PUT che per la stragrande maggioranza degli interventi obbligava alla preventiva redazione di piani esecutivi, rendendo inutilmente lenta ed onerosa I’ attuazione delle scelte di piano, già faticosamente approvate.
Infine, in riferimento all’uso dello zoning nella pianificazione – derivato da una pigra e non critica applicazione del D.L 1444/1968 sulla garanzia di previsione delle attrezzature pubbliche – si è preferito, nell’ obiettivo della rapida approvazione, mantenere la nomenclatura ivi prevista ( zone A, B, C,….), pur non condividendola, poiché questa comporta una netta separazione tra aree, una difficoltà a prevedere criteri di organicità nel disegno urbano e, quindi, un impoverimento della complessità propria della città e di un territorio, soprattutto in riferimento alla unitarietà di indirizzi previsti per la pianificazione paesaggistica.
Tuttavia, in riferimento alle “zone territoriali” del PUT e nell’ obiettivo della semplificazione procedurale, si è preferito includere nella stessa zona del Piano aree omogenee pur appartenenti a zone territoriali diverse del PUT: ad esempio la zona “E – Aree agricolo ambientali” (art. 12 delle NdA) comprende tutte le aree agricole, anche se ricadenti nelle zone territoriali del PUT “1b (lettere b e c) – Tutela dell’ ambiente naturale di II grado” e “4 – Riqualificazione insediativa ed ambientale di I grado).
Nelle tavole P1, P2 e P3 sono indicate le scelte di Piano, ed in particolare:
– nella tav. P1- Disciplina d’ uso del suolo (scala 1:5.000) è rappresentata la disciplina d’ uso per l’ intero territorio comunale;
– nella tav. P2 – Conformità con il PUT (scala 1:5.000) è verificata la conformità con il PUT delle scelte di Piano;
– nella tav. P3 – Disciplina d’ uso del suolo: prescrizioni (scala 1:2.000), relativa alle sole zone urbanizzate, sono individuati il sistema delle attrezzature pubbliche e dei servizi, nonché i Progetti specifici.
Nei capitoli che seguono vengono descritti, in relazione alle politiche da perseguire, le caratteristiche e le disposizioni per le diverse zone, gli obiettivi da raggiungere e gli interventi possibili.
Note:
26 Piano particolareggiato esecutivo, piano di recupero, piano di zona per l’edilizia residenziale pubblica, piano di insediamenti produttivi, piano integrato di riqualificazione urbanistica, …
Il testo che precede è integralmente tratto dalla Relazione del Piano Urbanistico Comunale di Sorrento predisposto dal Dirigente del IV Dipartimento del Comune di Sorrento, Ingegnere Guido Imperato con la consulenza del Prof. Arch. Guido Riano