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Casinò a Sorrento,proposta di legge dell’On.Antonio Mormone (II)

Articolo 4
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché in tutti i casi in cui la tutela dell’ ordine pubblico e la sicurezza pubblica siano ritenute in pericolo, il Ministro dell’ interno può, con proprio decreto, sospendere o, nei casi più gravi, revocare, l’autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, previo il parere, non vincolante, del comitato di cui all’articolo 9.
2. La sospensione della autorizzazione ai sensi del comma 1 ha carattere temporaneo ed ha la durata di un anno, decorso il quale il Ministro dell’ interno deve stabilire se procedere alla revoca dell’ autorizzazione ovvero dichiarare decaduta la sospensione stessa.
3. Qualora la sospensione di cui al comma 1 sia causata da violazione delle disposizioni di cui alla presente legge il Ministro dell’ interno nomina con proprio decreto, un commissario ad acta con il compito di provvedere all’attuazione di quanto previsto nella presente legge e di adempiere alle ulteriori funzioni ad egli attribuite dal citato decreto di nomina. Tali compiti devono essere assolti entro il termine perentorio di un anno, decorso il quale il commissario ad acta risultato inadempiente è rimosso dall’ incarico, con la perdita del diritto ad alcun tipo di compenso.
Tale compenso è, invece, liquidato in una unica soluzione alla scadenza del mandato e previo accertamento relativo all’assolvimento dei compiti attribuiti.
4. Il commissario ad acta che risulti inadempiente ai sensi del comma 3 non può altresì ricevere altri incarichi o mandati pubblici per un periodo di anni cinque dalla data dell’avvenuta rimozione.

Articolo 5
1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco di cui alla presente legge sono ripartiti come segue:
a) il 50 per cento al comune di Sorrento con l’ obbligo per l’ amministrazione comunale di utilizzare i corrispondenti fondi per le seguenti finalità:
1) potenziamento del Corpo di polizia municipale;
2) istituzione di uffici turistici e di informazione;
3) istituzione di un ufficio stampa;
4) istituzione di uffici per la garanzia della trasparenza delle attività, sia nell’ ambito dei compiti svolti dall’ amministrazione comunale, sia per quanto attiene alla gestione della casa da gioco;
5) investimenti per la promozione turistica e per la realizzazione di opere e servizi di interesse pubblico. Tali opere e servizi devono essere finalizzati al miglioramento, alla valorizzazione del patrimonio comune esistente nonché all’ incremento turistico;
6) finanziamento degli Incontri internazionali del cinema e delle arti di Sorrento da tenersi con cadenza annuale;
7) finanziamento del Museo CorreaIe di Terranova a Sorrento;
8) finanziamento del Museo archeologico di Villa Fiorentino di Sorrento;
9) eventuale acquisto dell’ immobile da destinare a sede della casa da gioco;
10) finanziamento delle opere e dei servizi destinati agli handicappati ed alle persone della terza età;
b) il 15 per cento ai comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Capri ed Anacapri, per le finalità di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 10) della lettera a). I fondi di cui alla presente lettera sono ripartiti proporzionalmente tra i comuni interessati in ragione della popolazione residente;
c) il 7,5 per cento alla provincia di Napoli ed il 7,5 per cento alla regione Campania con gli obblighi di cui alla lettera b).
d) il 20 per cento al Ministero dell’interno con l’obbligo di utilizzare i corrispondenti fondi per le seguenti finalità:
l) potenziamento degli organici, dei mezzi e delle attrezzature dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza nei comuni di cui alla lettera b);
2) finanziamento e realizzazione di una nuova caserma dei Carabinieri nel comune di Sorrento;
3) istituzione, all’ interno della casa da gioco, di un posto di controllo informatizzato e collegato con tutte le prefetture, nonché con tutte le ambasciate dei Paesi riconosciuti dallo Stato italiano;
4) istituzione di un corpo speciale di sorveglianza per la casa da gioco e per i comuni della penisola sorrentina e per l’ isola di Capri.
2. Ai fini di cui ai numeri da l) a 4) della lettera a) del comma l il comune di Sorrento è autorizzato a procedere a nuove assunzioni di personale, anche in deroga ad eventuali disposizioni sul blocco delle assunzioni ai sensi della normativa vigente.
3. Le disposizioni di cui ai numeri da 1) ad 8) ed al numero 10) della lettera a) del comma l sono da ritenersi vincolanti ai fini della redazione del bilancio comunale; la disposizione di cui al numero 9) della citata lettera a) del comma 1 è da ritenersi, invece, facoltativa ai medesimi fini.
4. In sede di redazione del bilancio comunale, la giunta comunale di Sorrento deve prevedere, per i cittadini ivi residenti, una esenzione dalle tasse comunali relative alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1, nella misura minima del 50 per cento.
5. Ai fini di cui al numero 9) della lettera a) del comma 1, il comune di Sorrento è autorizzato ad effettuare tale acquisto anche fuori del proprio ambito territoriale, purché l’ eventuale immobile rientri nei limiti territoriali dei comuni di cui alla lettera b) del comma 1.

Articolo 6
1. Il comune di Sorrento all’ atto della presentazione della domanda e delle allegate relazioni previste all’ articolo 2 deve stabilire ed indicare il soggetto giuridico responsabile per l’esercizio e la gestione della casa da gioco, ed i requisiti da esso posseduti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2.
2. Il comune di Sorrento, proprietario della casa da gioco, è autorizzato ad effettuare l’ esercizio e la gestione della casa stessa mediante il ricorso a:
a) gestione diretta;
b) affidamento in concessione ad una azienda municipalizzata gestita dal comune medesimo;
c) affidamento in concessione ad una società il cui capitale sia interamente o prevalentemente costituito dalla partecipazione dei cittadini residenti nella penisola sorrentina e nell’ isola di Capri;
d) affidamento in concessione ad un consorzio tra i comuni di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5;
e) appalto pubblico della concessione ad una società per azioni, anche con partecipazione di capitali di soggetti appartenenti ad altri Stati membri della Comunità europea, purché la società abbia la sede legale in territorio nazionale e sia amministrata da uno o più cittadini italiani. In tale caso la società può essere mista ma sempre, e comunque, a prevalente capitale pubblico.
3. Nel caso in cui il comune di Sorrento stabilisca di optare per l’ appalto pubblico della concessione ai sensi della lettera e) del comma 2 lo stesso deve preventivamente concordare con il Ministero dell’ interno il prezzo da porre a base d’asta per l’ aggiudicazione dell’appalto.
4. Effettuata la gara pubblica ai sensi del comma 3, il comune di Sorrento rilascia il provvedimento di concessione al soggetto vincitore il quale sottoscrive apposita convenzione tesa a regolamentare i rapporti con l’ente pubblico. Detta convenzione deve prevedere l’osservanza dei capitolati generale e speciale d’ appalto nonché l’ esplicita esclusione di deleghe anche a titolo gratuito, di subappalti e di cessioni della concessione stessa.
5. La società per azioni di cui alla lettera e) del comma 2 deve avere come unico scopo sociale la gestione e l’ esercizio della casa da gioco del comune di Sorrento, nonché delle strutture e delle infrastrutture di cui all’articolo 2, I soci fondatori di tale società o gli eventuali subentranti devono inoltre rispondere ai requisiti ed esibire la documentazione di cui all’articolo 7.
6. Del consiglio di amministrazione della società per azioni di cui al comma ‘5 devono far parte rappresentanti del comune di Sorrento nella percentuale minima del 25 per cento del totale ed in misura, comunque, non inferiore a tre unità. Detti rappresentanti devono essere nominati dal consiglio comunale, con votazione uninominale e con espresso diritto alla presenza di un rappresentante della minoranza.
7. Lo statuto della società di cui al comma 5, deve, inoltre, prevedere la costituzione di un collegio di sindaci revisori dei conti composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal consiglio comunale ed uno nominato dal Ministro dell’ interno.
8. Entro il 28 febbraio di ogni anno il soggetto titolare della concessione ai sensi del presente  articolo trasmette al comune di Sorrento, laddove lo stesso non sia interessato alla gestione diretta, ed al Ministero dell’interno, il bilancio e la relazione sull’ esercizio finanziario della casa da gioco, nonché sulle strutture ed infrastrutture di cui all’articolo 2, relativamente all’ esercizio dell’ anno solare precedente. Detto bilancio deve avere la massima pubblicità possibile mediante il ricorso ad organi di informazione, nonché mediante l’ affissione all’albo pretorio del comune ed il ricorso alle procedure di legge.
9. Il comune di Sorrento può altresì esercitare e gestire l’ attività della casa da gioco od autorizzare il soggetto concessionario, limitatamente a periodi stagionali ben definiti, anche nel territorio dell’ isola di Capri, previa autorizzazione rilasciata dal Ministro dell’ interno. In tale caso alla amministrazione comunale interessata spetta una indennità stabilita dalla stessa mediante delibera del consiglio comunale.