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RUEC di Sorrento, permessi di costruire

Capitolo IV: PERMESSO DI COSTRUIRE
Art. 31: Oggetto
1. In riferimento all’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, il permesso di costruire deve essere inoltrato allo sportello unico per l’edilizia, con le modalità di cui al successivo art. 31, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni a qualsiasi uso destinate compreso gli ampliamenti e le sopraelevazioni di edifici esistenti;
b) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, come definiti dal precedente art. 9;
c) interventi di ristrutturazione urbanistica;
d) opere di urbanizzazione primaria e secondaria eseguite dai privati, anche su suolo pubblico, ad eccezione di quelle di cui al precedente art. 26 lettere f) ed j);
e) varianti a permessi di costruire già rilasciati che incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, o che cambino la destinazione d’uso o la tipologia di intervento, o che violino le prescrizioni contenute nel permesso di costruire già rilasciato;
f) parcheggi non pertinenziali, di cui al comma 2 dell’art. 6 della L. R. 28 novembre 2001 n. 19;
g) opere pubbliche delle Amministrazioni dello Stato, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie, con le procedure di cui all’art. 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
h) opere e costruzioni relative alla apertura e coltivazione delle cave e torbiere, estrazione di materiali inerti da corsi d’acqua, discariche;
i) trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di acque minerali e termali, previa deliberazione del Consiglio Comunale.
j) installazione di infrastrutture di rete, quali condutture elettriche, telefoniche, di gas, idriche, sia da parte di privati che di società concessionarie, quando non siano di pertinenza di singole costruzioni e nel caso di trasformazione permanente di suolo inedificato;
k) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione di utilità generale e loro volumi tecnici, non al servizio delle singole costruzioni;
2. Il permesso di costruire può essere:
a) oneroso ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b) parzialmente oneroso o gratuito, ai sensi degli artt. 17 e 19 del suddetto D.P.R.;
c) convenzionato, ai sensi dell’ art. 18 del suddetto D.P.R..
3. Hanno i medesimi effetti del permesso di costruire:
• la pubblicazione dell’accordo di programma di cui all’art. 34 del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 con le procedure di cui ai comma 4 e 5 e per le opere ed i programmi di cui al comma 1 del medesimo art. 27 e dell’art. 12 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 16;
• la deliberazione di approvazione del progetto delle opere pubbliche del Comune, in conformità all’art. 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed agli artt. 97 e 98 del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 32: Richiesta e documentazione del permesso di costruire
1. La richiesta di permesso di costruire, redatta in duplice copia di cui una in bollo, deve essere presentata dall’avente titolo allo sportello unico per l’edilizia.
2. Alla domanda devono essere allegati, pena la inammissibilità della stessa, di norma i documenti, gli atti e gli elaborati che seguono:
a) copia del documento comprovante il titolo di cui al precedente art. 22;
b) certificato di destinazione urbanistica di cui al precedente art. 20;
c) dichiarazione resa dal progettista di cui al precedente art. 26;
d) progetto delle opere a farsi asseverato dal progettista e costituito da:
1) relazione ed elaborati grafici di rilievo, comprensivi di documentazione fotografica a colori;
2) relazione ed elaborati grafici di progetto;
3) dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi esistenti, nonché di rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
4) dichiarazione sulla legittimità delle opere oggetto dell’intervento secondo i casi di cui al precedente art. 21.
5) pareri e/o autorizzazioni di Amministrazioni ed Enti non comunali;
6) documentazioni e/o autorizzazioni di compatibilità ambientale degli interventi;
7) bollettino di pagamento delle spese di istruttoria;
8) atto unilaterale d’obbligo o schema di convenzione nel caso di concessioni convenzionate.
3. Con determina del dirigente del Servizio ed in conformità con le norme nazionali e regionali in materia, sono stabiliti, i contenuti, le modalità procedurali e gli eventuali modelli esemplificativi degli atti e degli elaborati di cui al precedente comma 2, ed in particolare:
a) contenuti e dichiarazioni della domanda di permesso di costruire;
b) il contenuto, numero e formato della relazione e degli elaborati di rilievo che dovranno essere asseverati da un tecnico rilevatore o dal progettista ai sensi e per gli effetti dell’art. 481 del Codice di Procedura Penale;
c) il contenuto e lo schema della relazione di progetto dell’intervento proposto con particolare riferimento alle dichiarazioni di conformità, alle norme urbanistiche comunali ed a leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia, nonché ai dati catastali, alla specificazione dei vincoli e delle eventuali servitù e prescrizioni, alla compatibilità con la struttura geologica ed idrogeologica del sottosuolo, alla connessione con le opere di urbanizzazione primaria esistente o da realizzare ed alle caratteristiche energeticoambientali
di cui ai relativi “Indirizzi” della Regione Campania approvati con Delibera della Giunta Regione Campania n. 659 del 2007;
d) il contenuto, numero e formato degli elaborati di progetto;
e) la scheda per il controllo di qualità relativo ai livelli di prestazione raggiunti in relazione ai requisiti di cui alla Normativa Tecnico-Prestazionale in allegato, riferiti alla fase della progettazione definitiva rese dal o dai progettisti, ciascuno per la propria competenza, da allegare alla relazione di progetto;
f) modalità di richiesta e di presentazione o di surroga per i pareri e le autorizzazioni, laddove necessari, di Enti e Amministrazioni non comunali ed in particolare:
• parere della Soprintendenza ai BAP-PSAE di Napoli per gli immobili di valore architettonico o ambientale vincolati dal D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42;
• parere della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e Caserta per gli immobili di valore archeologico vincolati dalla Parte II del D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42;
• autorizzazione, ai sensi degli artt. 21 e 22 del suddetto Decreto Legislativo, per gli immobili di particolare valore ambientale;
• parere dell’ASL competente;
• parere del Comando Provinciale di Napoli dei VV.F. per gli interventi relativi alle attività previste dal D.M. 16 febbraio 1982;
• autorizzazione ex R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 per gli immobili soggetti a vincolo idrogeologico;
• ulteriori pareri se interessanti altre Amministrazioni dello Stato o Aziende di servizi in concessione dallo Stato (FF.SS, ANAS, Società Autostrade, Ferrovie in Concessione,…);
g) modalità di richiesta e di presentazione o di surroga per i pareri e le autorizzazioni, laddove necessari, delle documentazioni e/o autorizzazioni di compatibilità ambientale degli interventi, ed in particolare:
• domanda di autorizzazione dello scarico delle acque reflue ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successivi decreti attuativi;
• copia della domanda di autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 10 agosto 1988, n. 377;
• documentazione inerente la previsione di impatto acustico, con riferimento alle zone di appartenenza definite ai sensi degli artt. 2 e 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
h) entità, modalità di pagamento e finalità delle spese istruttorie, previa delibera della Giunta Municipale.
4. Per quanto attiene agli elaborati di cui alla lettera d) del precedente comma 2, la determina di emanazione delle procedure applicative, di cui al precedente comma 3, definirà i requisiti essenziali prestazionali che i progettisti assumeranno per il controllo di qualità, principalmente in relazione a:
a) descrizione e rappresentazione adeguata dello stato di fatto dell’ambiente urbano o naturale in cui si colloca l’intervento, con le necessarie specificazioni per gli interventi in zone agricole, in zone di salvaguardia ambientale, storico-architettonica o archeologica;
b) descrizione dell’evoluzione e trasformazione dell’area o dell’edificio oggetto d’intervento, con adeguata e differente graficizzazione:
• delle parti edilizie realizzate con titolo abilitativo;
• delle parti realizzate in assenza di titolo abilitativo ma oggetto di provvedimento o di richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
• delle parti non legittimamente realizzate né sanate;
c) modalità di rappresentazione dell’intervento, sia nel rilievo che nel progetto, finalizzata ad evidenziare le qualità dell’architettura, i materiali utilizzati, i colori, il rapporto con l’ambiente esterno;
d) rappresentazione delle principali reti infrastrutturali esistenti o da ampliare o da realizzare alle quali l’intervento va collegato.
5. Per gli interventi di restauro di cui al precedente art. 8, la determina del dirigente del Servizio specificherà, sentita la Soprintendenza ai BAP-PSAE di Napoli, le analisi storiche (bibliografiche, cartografiche, iconografiche) e le indagini necessarie e inderogabili per la redazione dei relativi progetti.
6. Per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo archeologico ai sensi del D.Lvo 22 gennaio 2004, n. 42, la determina del dirigente del Servizio specificherà, sentita la Soprintendenza ai Beni archeologici di Napoli e Caserta, i rilievi e le indagini necessarie e inderogabili per la redazione dei relativi progetti.
Art. 33: Procedure per l’accettazione, il controllo ed il rilascio del permesso di costruire
1. Le procedure relative all’accettazione, al controllo ed alla emissione del titolo amministrativo definitivo (rilascio, diniego o archiviazione) delle richieste di permesso di costruire sono quelle previste dalle leggi in materia ed in particolare dall’art. 1 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 e dagli artt. 12 e 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il provvedimento amministrativo di cui al comma 1 è rilasciato dal dirigente del Servizio, previa istruttoria d’ufficio e parere della Commissione Edilizia Integrata, ove sia prescritto il rilascio di parere ambientale.
3. Con determina del dirigente del Servizio ed in conformità con le norme nazionali e regionali in materia, sono stabilite, le modalità e gli eventuali modelli esemplificativi degli atti di competenza comunale, relativi alle procedure di cui al comma 1, con particolare riguardo:
a) alle norme in materia di responsabilità del procedimento amministrativo, di semplificazione dell’azione amministrativa e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) alle possibilità di surroga degli organi comunali o di consulenza del Comune eventualmente inadempienti;
c) alla trasparenza, celerità e certezza di diritto degli atti e delle procedure;
d) all’individuazione delle forme di silenzio-assenso nel caso di mancato rispetto dei termini del procedimento;
e) alla informatizzazione delle procedure.
4. Il rilascio del permesso di costruire dovrà essere subordinato ai seguenti adempimenti, laddove previsti dalle rispettive norme:
a) progetto degli impianti comprensivo della relazione tecnica ed elaborati grafici, redatti da professionisti abilitati, di cui al capo V del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b) copia dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per gli interventi in stabilimenti industriali o altri impianti fissi ad uso industriale, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) pagamento degli oneri di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di cui al successivo art. 35.
Art. 34: Atto di permesso di costruire
1. L’atto di permesso di costruire deve contenere:
a) gli estremi della richiesta e dell’oggetto del permesso di costruire;
b) le generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso di costruire;
c) la descrizione delle opere con l’elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante del permesso di costruire nonché l’indicazione delle destinazioni d’uso previste;
d) l’ubicazione e l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento;
e) gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del richiedente del permesso di costruire;
f) gli estremi di approvazione dell’eventuale strumento urbanistico esecutivo al quale il permesso di costruire è subordinato;
g) gli estremi delle deliberazioni del Consiglio Comunale di determinazione dell’entità e delle modalità di pagamento del contributo di permesso di costruire;
h) l’entità e le modalità di versamento degli oneri di concessione, ai sensi degli artt. 16, 17,  18 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di cui al successivo art. 35.
i) gli estremi delle autorizzazioni necessarie di competenza di organi esterni al Comune, e le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi;
j) gli estremi del parere ambientale, laddove richiesto, della Commissione Edilizia Integrata;
k) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;
2. Il permesso di costruire deve altresì contenere i seguenti obblighi per il titolare:
a) di richiedere, se necessaria per l’organizzazione del cantiere, l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico;
b) di non iniziare i lavori prima dell’avvenuta denuncia delle opere in cemento armato od a struttura metallica, ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
c) di comunicare la data di inizio dei lavori, nonché i nomi del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice dei lavori;
d) di depositare, contestualmente all’inizio dei lavori, la documentazione di cui all’art. 125 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativa al contenimento dei consumi energetici;
e) di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, la tabella recante gli estremi del permesso di costruire, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, ai sensi della Circolare Ministero LL.PP: 1 giugno 1990 n. 1729/UL;
f) di conservare presso il cantiere copia del permesso di costruire e degli elaborati allegati;
g) di procedere alla nomina dei collaudatori, laddove previsti ai sensi di legge;
h) di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d’opera nonché prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti essenziali di cui alla Normativa Tecnico-Prestazionale in allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Sorrento;
i) di richiedere l’autorizzazione agli Enti competenti per l’allacciamento ai pubblici servizi;
j) di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l’esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;
3. Nei casi previsti, al permesso di costruire è allegato, come parte integrante, la convenzione o l’atto unilaterale d’obbligo, da redigersi e trascriversi come per legge.
4. Il permesso di costruire ha validità esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata e può essere trasferito ai successori o aventi causa, con le modalità di cui al successivo art. 37.
Art. 35: Oneri per il rilascio del permesso di costruire
1. In riferimento alle norme contenute nel capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed in conformità alle relative disposizioni regionali, il rilascio del permesso di costruire, è subordinato al pagamento di un contributo:
a) commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura determinata da deliberazione comunale;
b) commisurato al costo di costruzione nella misura determinata da deliberazione comunale;
2. Il contributo del permesso di costruire:
a) è parzialmente dovuto per i soli oneri di urbanizzazione di cui al punto a) del precedente comma 1:
• nel caso di permesso di costruire per immobili di proprietà dello Stato, ai sensi del   comma 4 dell’art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
• nel caso di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell’art. 17 del suddetto decreto;
b) è parzialmente dovuto per il solo costo di costruzione di cui al punto b) del precedente comma 1, per la realizzazione di parcheggi pertinenziali di cui al comma 1, per gli interventi in contrasto con le norme dello strumento urbanistico, ed al comma 4 dell’art. 9 della legge 22 marzo 1989, n. 122;
c) non è dovuto, ai sensi del comma 3 dell’ art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380:
• per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
• per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento delle superfici utili e mutamento delle destinazioni d’uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;
• per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente e laddove consentiti, di edifici unifamiliari;
• per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati, in attuazione dello strumento urbanistico;
• per le opere da realizzarsi in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.
• per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
3. Ai fini del calcolo del contributo del permesso di costruire, il Comune, nel rispetto delle norme regionali, rende pubbliche le tabelle ed i metodi di calcolo relativi agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, provvedendo al tempestivo aggiornamento, ogni volta che ne ricorrano le variazioni.
4. Le modalità del versamento del contributo del permesso di costruire sono stabilite con deliberazione di Giunta Municipale, in conformità all’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
5. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo di costruzione, queste saranno applicate nelle misure di seguito indicate dall’art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 36: Decadenza e rinnovo del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire decade nei seguenti casi:
a) mancato ritiro del permesso di costruire entro sei mesi dalla notifica del rilascio;
b) mancato inizio dei lavori nel termine concesso e comunque non oltre 12 mesi dal suo ritiro;
c) mancata ultimazione dei lavori entro il termine concesso;
d) adozione di nuove previsioni urbanistiche laddove il permesso di costruire risulti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
2. La decadenza viene dichiarata dal dirigente del Servizio e notificata al titolare del permesso.
3. Il permesso di costruire può essere rinnovato, per una sola volta e su istanza motivata del titolare del permesso, nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), prima delle scadenze relative ai termini rispettivamente per il ritiro, l’inizio o l’ultimazione dei lavori.
4. Il dirigente del Servizio, assegna un nuovo termine in relazione alle motivazioni poste dal titolare del permesso e comunque non superiori a:
• ulteriori tre mesi nel caso di cui al comma 1, lettera a);
• ulteriori sei mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b);
• ulteriori dodici mesi nel caso di cui al comma 1, lettera c) e sempre che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante l’esecuzione fatti estranei alla volontà del titolare del permesso.
5. Nel caso in cui siano inutilmente decorsi i termini di cui ai comma 1 e 4, il titolare del permesso deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso. Per i lavori non ultimati, il nuovo permesso concerne la parte non ultimata.
Art. 37: Trasferibilità del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire è personale ed è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestato.
2. In caso di trasferimento dei diritti sulla costruzione oggetto del permesso l’acquirente, gli eredi e gli aventi causa del titolare del permesso possono chiedere la variazione
dell’intestazione del permesso medesimo. Il dirigente del Servizio, verificata la legittimità, provvede alla relativa variazione.
3. In conseguenza della variazione non si modificano in alcun modo i termini di validità e decadenza previsti per il permesso di costruire originario.
Art. 38: Revoca del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire è revocato, con provvedimento motivato del dirigente del Servizio, nei seguenti casi:
a) quando risulti che il permesso sia stato rilasciato in base a dichiarazioni mendaci sullo stato di fatto o a elaborati e pareri contraffatti;
b) il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l’effettiva direzione, l’abbia abbandonata o sia stato sostituito, senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune.
2. Il permesso di costruire cessa di avere efficacia dalla data della notifica del provvedimento di revoca. Le opere eventualmente già realizzate, se non possono essere rimosse le cause che hanno comportato la revoca, sono illegittime.
Art. 39: Annullamento del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire è annullato, con provvedimento espressamente motivato da ragioni di pubblico interesse, nei seguenti casi:
a) perché in contrasto con norme, regolamenti e discipline urbanistiche vigenti all’epoca del rilascio;
b) perché sussistono vizi nel procedimento amministrativo di formazione ed emissione del permesso medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento è assunto con la medesima procedura del rilascio di cui al precedente art. 32 ed operando “ex tunc” determina l’illegittimità delle opere eventualmente già realizzate.
Art. 40: Permesso di costruire in deroga
1. Il permesso di costruire in deroga alle norme dello strumento urbanistico vigente e del presente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Sorrento può essere rilasciato, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 limitatamente ad edifici ed impianti pubblici, nonché per gli edifici ed impianti privati da convertire alle seguenti destinazioni di interesse pubblico:
a) edifici che svolgono funzioni analoghe a quelle contemplate dall’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847;
b) edifici destinati in locazione almeno ventennale ad attività e funzioni pubbliche dello Stato e degli altri Enti territoriali;
c) edifici destinati a funzioni culturali, teatrali e museali e per il tempo libero;
d) edifici destinati a residenze collettive di carattere socio-assistenziale (case per anziani o studenti, centri di accoglienza per soggetti emarginati, ..) o religioso (conventi);
e) edifici e gli impianti destinati ad attività turistica-ricettiva;
f) edifici e gli impianti destinati ad attività produttive secondarie.
2. L’esercizio della deroga, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza di cui alla Normativa Tecnico-Prestazionale in allegato al presente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Sorrento, può riguardare esclusivamente:
• i limiti di densità edilizia, volumetria, rapporto di copertura, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi;
• le prescrizioni di cui alla Parte Quinta del presente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale di Sorrento.
3. Il permesso di costruire in deroga è rilasciato, previa approvazione del Consiglio Comunale, con le medesime procedure di cui al precedente art. 33.
Il testo appena riportato può contenere involontarie imperfezioni e/o refusi rispetto all’ originale. E’ opportuno, quindi, che coloro che necessitano di avere certezze rispetto ad una materia così delicata, effettuino le opportune verifiche consultando direttamente gli atti presso il Comune di Sorrento